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Questo articolo è stato pubblicato il 04 agosto 2011 alle ore 06:40.
Per i difensori comunque la previsione di spesa sotto questo profilo è essenziale, e non solo per la doverosa previa informativa al cliente, ma anche ai fini della propria contabilità nel rilascio delle fatture per fondi spese, nelle quali l'esatto importo corrisposto per il contributo unificato verrà collocato fra le spese non soggette a Iva e a ritenuta d'acconto, mentre la fotocopia del relativo contrassegno di pagamento andrà conservata nelle proprie scritture contabili. Si potrà anche far provvedere al pagamento direttamente il cliente, anche se a tutte le minuziose indicazioni richieste nel modello non è sempre facile ottemperare per i non addetti ai lavori; comunque la copia del contrassegno andrà sempre conservata, e il relativo importo andrà collocato fra le spese non soggette nella notula finale giudiziale, nella speranza della condanna della controparte soccombente. Naturalmente l'aumento della metà per omessa indicazione di posta elettronica, fax, codice fiscale non potrebbe venir posto a carico né del cliente né della parte soccombente, trattandosi di omissione ascrivibile esclusivamente al difensore che ha redatto il relativo atto introduttivo.
Le novità coinvolgono anche altri soggetti. Per esempio i cancellieri, i quali dovranno vagliare, atto per atto, che l'allegato contrassegno dell'avvenuto pagamento del contributo unificato corrisponda a quanto emergente dall'atto.
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GIUSTIZIA
Gli avvocati nelle cause civili; gli iscritti ad albi professionali abilitati alla difesa nelle controversie tributarie;
i funzionari delle pubbliche amministrazioni abilitati alla difesa nelle controversie civili e tributarie;
i funzionari di cancelleria
degli uffici giudiziari;
i funzionari delle segreterie delle commissioni tributarie;
qualsiasi soggetto che ricorra alla giustizia civile, amministrativa e tributaria nelle controversie nelle quali sia ammessa la difesa personale
Le misure sono entrate in vigore il 7 luglio 2011, il giorno successivo all'approvazione del decreto legge sulla manovra
In base a quanto riportato nella relazione tecnica la previsione non determina effetti finanziari negativi in quanto il maggior gettito derivante dall'introduzione del contributo unificato è riassegnato a un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo della quota destinata alla giustizia sarà finalizzata alle assunzioni di magistrati e avvocati dello stato, anche in deroga alle leggi vigenti
Non sono previsti provvedimenti attuativi. La nota del ministero dell'Economia e delle finanze diramata il 7 luglio 2011 ha dato le prime istruzioni su come va effettuato il versamento e sugli elementi che il personale delle segreterie delle commissioni tributarie deve verificare al momento del deposito dei ricorsi
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge, con modificazioni, 15 luglio 2011 n. 111
Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 30 maggio 2002 n. 115)
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