Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 25 agosto 2011 alle ore 06:42.

My24

ROMA. Non sembra solo una boutade estiva: il reato di omicidio stradale potrebbe essere istituito presto, anche con un decreto legge. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che ne aveva parlato nella conferenza stampa di Ferragosto, sembra determinato ad andare avanti. Nel frattempo, ieri la Cassazione ha depositato due sentenze che vanno nella direzione di responsabilizzare chi commette mancanze che nuocciono alla sicurezza stradale. Sul fronte della nuova fattispecie di omicidio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 e 18 agosto), la possibilità di un intervento per decreto è filtrata ieri come indiscrezione.

Di certo c'è che Maroni sta procedendo a ritmo serrato e di concerto con il suo collega della Giustizia, Francesco Nitto Palma. Sono stati ascoltati esperti ministeriali e la Fondazione Ania, tra i soggetti che da più lungo tempo chiedono l'istituzione del reato. Ci sono da individuare bene le violazioni che farebbero scattare l'accusa di omicidio stradale e al momento sembrano sicure solo quelle di alcol (si sta valutando oltre quale tasso alcolemico) e droga. Ma soprattutto vanno superati alcuni scogli di natura costituzionale, tra cui l'arresto del responsabile a distanza di ore o giorni dal fatto (la cosiddetta flagranza differita). «Secondo noi – dice Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania – ogni obiezione va superata: spesso, anche nelle ultime settimane, chi ha causato gli incidenti più gravi aveva già subìto la sospensione o addirittura la revoca della patente, sempre per alcol o droga. Quindi è un pericolo pubblico, il che giustifica la custodia cautelare. Per lo stesso motivo, è bene anticipare già al primo omicidio (commesso in stato di forte ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti) la revoca a vita introdotta un anno fa dalla riforma del Codice della strada solo per i recidivi».

Sul fronte della Cassazione, due sentenze depositate ieri dalla terza sezione civile riconoscono la responsabilità dell'azienda di autotrasporto per il colpo di sonno di un autista troppo anziano e del costruttore dell'auto in caso di mancata apertura dell'airbag. La sentenza 17507/11 ha confermato la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva configurato il nesso di causalità tra l'incidente mortale occorso a un autotrasportatore 69enne e il fatto che l'azienda gli avesse affidato la guida di un autoarticolato pesante oltre 20 tonnellate nonostante il Codice della strada (articolo 115, comma 2) ne vieti la guida a chi ha più di 65 anni (estensibili a 68, con la legge 120/10). Si è ritenuto che il colpo di sonno, accertato come origine del sinistro, possa essere messo in relazione all'età: il legame sta nel fatto che la resistenza fisica degli anziani è inferiore e che, anche alla luce di ciò, sembra essere stato scritto l'articolo 115. La sentenza 17526/11 ha invece stabilito che non si può escludere la responsabilità del costruttore dell'auto in un caso di mancata apertura dell'airbag avvenuto nel lontano 1998 (a dimostrazione di quanto lunghe siano cause del genere, che richiedono dettagliate e costose perizie tecniche). La Corte di appello di Genova aveva dato torto all'infortunato (in seguito deceduto) che aveva chiesto risarcimento per ferite aggravate dal mancato funzionamento del dispositivo: i giudici genovesi si erano basati su una perizia che aveva stabilito come il primo urto non fosse tanto forte da comportare l'apertura dell'airbag. Ma poi l'auto era precipitata dal viadotto che stava percorrendo e su questo secondo urto la sentenza di appello non si era pronunciata. Di qui la sua cassazione con rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi