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Questo articolo è stato pubblicato il 01 settembre 2011 alle ore 07:45.

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Il profilo dichiarativo
La circolare 54/E/2002 è meno chiara quando esamina gli adempimenti dichiarativi. Un elemento certo è che la società si è estinta e quindi deve presentare, nel periodo d'imposta in cui è spirato il sesto mese successivo al venir meno della pluralità dei soci, la dichiarazione finale. Sul punto si ritiene che l'ipotesi sia quella della estinzione immediata senza procedura di liquidazione (circolare 55/01, risposta 6.2), il che comporterebbe che la scadenza dichiarativa per il modello Unico SP sia sempre il 30 settembre dell'anno successivo al momento sopra citato, e non il nono mese successivo, come si avrebbe se fossimo di fronte alla chiusura della liquidazione della società di persone. Anche questo passaggio dovrebbe essere confermato dalla Entrate, poiché la risoluzione 47/06, sebbene nel contesto delle imposta indirette, parla invece di liquidazione societaria.
Il reddito della società dell'ultimo periodo va imputato in capo all'unico socio esistente in quel momento, cioè il socio superstite, il quale, pertanto, avrà nel periodo d'imposta interessato dalla "trasformazione", un modello Unico formato da un quadro RH e un quadro RG o RF per la parte di esercizio nella quale egli ha svolto attività come impresa individuale.
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Articoli 86, 47, 17 e 20 bis del Tuir
Articolo 5 DPR 322/1998

- Circolare 54 del 19.6 2002
in cui si afferma che il passaggio da società a impresa individuale allo spirare del sesto meno successivo al venir meno della pluralità dei soci è da trattare come una trasformazione societaria, quindi in neutralità fiscale
- Risoluzione 47 del 3.4.2006 in cui si afferma che ai fini
delle imposte indirette il trasferimento dell'azienda dalla società al socio superstite va trattato come un'assegnazione e quindi soggetto a imposta fissa di registro
- Circolare 55 del 14.6.2001, risposta 6.2 in cui si afferma che il termine fissato per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si conclude la liquidazione delle società va presentata nei termini ordinari e non entro l'ultimo giorno del nono mese successivo se la società si è estinta in modo immediato senza passare per una vera e propria fase di liquidazione
- Circolare 47 del 18.6.2008
in cui si afferma che il socio recedente, se non vi sono le condizioni per applicare la tassazione separata, deve dichiarare il reddito da recesso compilando il quadro RH
- Risoluzione 64 del 25.2.2008 in cui si afferma che in capo
alla società di persone la somma pagata al socio recedente, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, costituisce costo deducibile

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