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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2011 alle ore 13:24.

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La data della fattura decide l'Iva (Marka)La data della fattura decide l'Iva (Marka)

Le fatture accompagnatorie emesse in questi giorni con l'Iva al 20% non dovranno essere rifatte se prima che la merce venga consegnata al cliente entrerà in vigore l'aumento dell'aliquota al 21 per cento. L'emissione anticipata della fattura, infatti, comporta l'anticipo del perfezionamento della cessione ai fini Iva, quindi, devono essere applicate le regole in vigore alla data dell'emissione del documento fiscale. La fattura anticipata, però, comporta l'anticipo del versamento dell'imposta, anche se non genera un ricavo in contabilità, in quanto va registrata in una posta transitoria nel passivo dello stato patrimoniale.

Fa fede la data di emissione
Se prima di consegnare un bene mobile viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo pattuito, «l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (articolo 6, comma 4, Dpr 633/1972), quindi, si applica l'aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. L'emissione della fattura prima della consegna del bene o del pagamento del servizio comporta anche il pagamento anticipato della relativa Iva nella successiva liquidazione periodica.
Il corrispettivo fatturato anticipatamente rispetto alla competenza di bilancio e del Tuir (consegna o spedizione per i beni mobili ovvero ultimazione per le prestazioni di servizi) non costituisce un ricavo per il venditore e va contabilizzato nella voce D.6, acconti, del passivo dello stato patrimoniale. Questo conto verrà stornato a ricavo nel momento in cui si verifica la consegna o la spedizione ovvero l'ultimazione della prestazione di servizio (articolo 109, comma 2, lettera a, Tuir)
Anche pagamenti effettuati a titolo di anticipo per lavori da eseguire non incidono sul risultato economico dell'esercizio, in quanto sono «meri acconti che costituiscono anticipi del committente in conto lavori da eseguire», quindi sono «operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti» (risoluzione 260/E/2009).

Consegna o spedizione
Relativamente alla cessione di beni mobili, la normativa Iva parla di "consegna o spedizione" della cosa al cliente. La consegna consente all'acquirente di entrare in possesso della cosa e può essere effettiva, quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso, ovvero documentale, quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per disporre della cosa venduta.
Se il cedente cura il trasporto dei beni, la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito. Se il cedente, secondo le istruzioni impartite dal cessionario, consegna i beni direttamente a terzi, la cessione si considera perfezionata «il giorno stesso della consegna o spedizione dei beni a terzi» (circolare 31 ottobre 1974, n. 42). Tuttavia, il momento di effettuazione della cessione di un bene mobile non è individuato solo con la consegna della cosa al cliente, in quanto la normativa Iva parla alternativamente anche di spedizione.
La spedizione consiste nell'invio del bene al cliente tramite un vettore, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile. In questo caso, se è prevista una clausola cessione "franco magazzino venditore", l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al vettore.
Se, invece, la cessione viene effettuata con la clausola "franco magazzino acquirente", l'operazione è fiscalmente effettuata al momento dell'arrivo dei beni del magazzino del cliente.

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TAG: Iva

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