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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2011 alle ore 14:53.

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Recupero patrimonio edilizio (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter)
Modifiche alla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1 della legge 449/1997). Per effetto della modifica, pertanto, nel caso di vendita dell'unità immobiliare le previste detrazioni possono: essere utilizzate dal venditore o essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Redditi diversi, minusvalenze e plusvalenze (articolo 2, commi da 28 a 34)
Disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi: consentita ai contribuenti l'opzione di affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

Residui di stanziamento, mantenimento in bilancio (articolo 1, comma 33-bis)
Ripristinata la disciplina contabile precedente alle novelle apportate dal Dl 98/2011 in materia di termini di perenzione delle somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario (i cosiddetti residui di stanziamento), consentendo che essi possano essere mantenuti in bilancio per l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Roma Capitale, liquidazione dei debiti pregressi (articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 27)
Viene stabilito, in relazione alla gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale, che per procedere alla liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Roma inseriti nel piano di rientro e riferiti a obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, sia sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale. Possibilità che le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma possano essere direttamente affidate, con apposita convenzione, a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Viene incrementata la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Le risorse saranno ripartite con decreto Economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Vietato che il Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro possa essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale. Si precisa che il Commissario straordinario del Governo può procedere alla estinzione dei debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale dopo la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e subordinatamente a specifico motivato giudizio da parte dell'organo di revisione sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

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