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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2011 alle ore 08:15.

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Rapporti finanziari (saldi di inizio e fine anno e movimenti compresi) e operazioni fuori conto senza più segreti per il fisco. L'amministrazione finanziaria e gli intermediari hanno avviato (come previsto dalla legge) i contatti per dar corpo alla disposizione della manovra di Ferragosto che consente la formazione, sentiti gli intermediari, di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controlli.

E nel corso del confronto si stanno concretizzando le richieste agli intermediari di acquisizione delle informazioni che saranno alla base delle elaborazioni delle liste che consentiranno al fisco di individuare i soggetti da sottoporre a verifica o a controllo. In particolare, il fisco potrebbe essere in grado di conoscere, sulla base delle richieste e in relazione ai singoli contribuenti, il contenuto dei rapporti finanziari (saldi attivi e passivi) e la natura e le caratteristiche di alcune operazioni occasionali e fuori conto. Con queste informazioni e, lanciando mirate elaborazioni, sarà in grado di individuare anomalie che, integrate con i riscontri fiscali, consentiranno di formare le liste di contribuenti da sottoporre a verifica.

La realizzazione della base dati, come sottolineato da alcune banche preoccupate dello sforzo richiesto, potrebbe, però, comportare la rivisitazione dei contenuti dell'anagrafe dei rapporti. In effetti, sulla base delle anticipazioni degli intermediari ci si potrebbe trovare di fronte a un'evoluzione dell'anagrafe dei rapporti che potrebbe contenere, distinto per codice fiscale, il riferimento ai rapporti in essere o estinti e per questi i saldi attivi e passivi distinti per annualità oltre ad altre informazioni di dettaglio. Potrebbe essere poi possibile conoscere natura e consistenza anche delle operazioni fuori conto.

L'evoluzione dell'anagrafe dei rapporti comporterà la rivisitazione dei meccanismi che attualmente l'alimentano con previsione di nuovi tracciati record e un potenziamento necessario dei presidi degli intermediari. Se questa linea passerà l'agenzia delle Entrate riceverà in automatico dagli intermediari le informazioni. I dati acquisiti potrebbero essere particolarmente sensibili e saranno utilizzati sicuramente per effettuare analisi del rischio, ma potrebbero essere di per sé utilizzabili anche in sede di verifica per alimentare richieste di accertamenti bancari. Utilizzi, questi, che non sarebbero scevri da critiche di legittimità.

In particolare, il riferimento alla possibilità di creare liste selettive non sembra in linea con le regole internazionali, basti pensare ai limiti imposti dagli accordi contro le doppie imposizioni. In questo caso, in effetti, con elaborazioni di massa si possono individuare situazioni individuali anomale e, a seconda dei dati acquisiti dagli intermediari finanziari, utilizzarli direttamente in sede di verifica o accertamento. Inoltre, pur ammettendo che le informazioni acquisite, anche se individuali non sono direttamente utilizzabili per l'accertamento, le stesse potrebbero essere utilizzabili per attivare vere e proprie indagini bancarie. Sotto questo profilo sarebbe necessario regolamentare specificamente i limiti con cui le informazioni possono essere di per sé considerate sufficienti per attivare un processo di autorizzazione che consenta ai verificatori di utilizzare le informazioni sfruttando le presunzioni stabilite dagli articolo 32 del Dpr 600/73 e 51 del Dpr 633/72. Da tutto ciò sembra necessario che l'implementazione del nuovo sistema debba essere condivisa non solo con le associazioni di categoria degli intermediari finanziari, ma anche con gli altri attori che direttamente o indirettamente sono parte del rapporto tributario.

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