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Questo articolo è stato pubblicato il 11 ottobre 2011 alle ore 10:06.
La messa in mora del cliente dell'avvocato non può coincidere con l'invio della parcella per il pagamento delle prestazioni professionali. Prima di far decorrere il calcolo degli interessi legali, infatti, il credito del professionista deve essere uscito dal margine dell'incertezza sul quantum debeatur, e aver passato almeno il vaglio del decreto ingiuntivo.
Il principio di diritto è contenuto nella sentenza 20806/11 della Seconda sezione civile di Cassazione - depositata ieri - con cui la Corte ha riformato parzialmente l'esito di una lunga controversia tra un legale barese e un'azienda impiantistica locale. Controversia incentrata, appunto, sull'ammontare della parcella del professionista e, tra l'altro, sul momento dal quale far partire il calcolo degli interessi legali.
Secondo il giudice d'appello pugliese, che aveva accolto le ragioni dell'avvocato, il credito per prestazione d'opera del legale è liquido ed esigibile «in forza della semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti», e pertanto l'invio della notula sarebbe da considerare «quale rituale atto di messa in mora».
La Cassazione però è intervenuta per correggere questa lettura, sottolineando che «è pur sempre necessario, affinché sia configurabile il colpevole ritardo del pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza sul suo ammontare»; quindi, se la parcella finisce davanti al giudice per contestazioni «la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice».
E, nel caso invece il legale ritenga di ricorrere al decreto ingiuntivo per farsi pagare dal cliente ritardatario, «quest'ultimo contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione – provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancata opposizione – delle documentazione offerta dal ricorrente». Pertanto «la notifica del decreto stesso (ingiuntivo, ndr) riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce (...) primo atto di rituale messa in mora».
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