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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2011 alle ore 06:42.
Il riallineamento dei maggiori valori per avviamenti e marchi iscritti sulle partecipazioni varrà solo per le operazioni pregresse. È questa una delle principali precisazioni che dovrebbero essere inserite nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate – previsto dal comma 15 dell'articolo 23 del decreto legge 98/2011 – in questi giorni in fase di ultimazione. Il provvedimento confermerà la scadenza del 30 novembre 2011 per il versamento dell'imposta sostitutiva e chiarirà le modalità per avvalersi dell'affrancamento.
Affrancamento allargato
La manovra estiva ha esteso le possibilità di affrancamento dei maggiori valori ascrivibili ad avviamento, marchi e altre attività immateriali che si generano in operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento di azienda. L'articolo 15 del decreto legge 185/2008 stabiliva, prima della modifica del Dl 98/11, che questi plusvalori potessero assumere riconoscimento fiscale, con il pagamento dell'imposta del 16%, soltanto se iscritti in corrispondenti voci del bilancio civilistico. Se invece il maggior valore era contabilizzato sul costo di partecipazioni acquisite attraverso la riorganizzazione, esso rimaneva irrilevante fiscalmente.
L'esempio
Si pensi, per esempio, a una società Alfa che detiene il controllo di Beta, a sua volta controllante di Gamma. Nel bilancio consolidato di Alfa, il differenziale derivante dall'elisione delle partecipazioni viene iscritto come marchio "Gamma". Se Alfa incorpora Beta, acquisendo il controllo diretto di Gamma, questo differenziale (disavanzo di fusione) verrà contabilizzato ad aumento del costo della partecipazione in Gamma, senza possibilità di affrancamento fiscale. Nel bilancio consolidato questo valore resta nella voce marchi e sottoposto ad ammortamento annuale.
L'articolo 23, comma 12 del Dl 98/11 consente di attribuire rilevanza fiscale a questo plusvalore al pari degli avviamenti iscritti nei bilanci civilistici, con modalità e termini da individuare attraverso un provvedimento delle Entrate. La norma consente inoltre di affrancare gli analoghi plusvalori rilevati attraverso operazioni di acquisto di aziende (comprendenti partecipazioni di controllo) ovvero direttamente mediante acquisizioni di partecipazioni.
Il provvedimento in arrivo
Il regolamento di attuazione, che dovrebbe essere definitivamente approvato a breve, preciserà che, per ottenere riconoscimento fiscale, il plusvalore dovrà riguardare, nel bilancio d'esercizio, le partecipazioni di controllo (incluse nel consolidamento in base al Dlgs 127/91 o ai sensi dello Ias 27) acquisite con fusioni, scissioni o conferimenti di aziende, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 10 del Dl 185/08.
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