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Questo articolo è stato pubblicato il 07 novembre 2011 alle ore 06:43.

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PAGINA A CURA DI
Carlo Nocera
Con la contrazione dei tempi di riscossione rispetto alla notifica dell'atto impositivo, grazie ai nuovi accertamenti esecutivi, non viene affatto meno la rilevanza del «pericolo per la riscossione». Anzi, quest'ultimo è addirittura valorizzato nel caso in cui i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e accertamento ritengano che i comportamenti del contribuente possano pregiudicare l'esito della successiva esazione del tributo.
Infatti, se ravvisata, questa circostanza ha ricadute negative sul contribuente praticamente in ogni fase del controllo e quale che sia il tipo di procedimento in essere: infatti, il fondato pericolo spazia dall'influenza delle operazioni immediatamente successive alla conclusione delle operazioni di verifica fiscale all'innesco di un procedimento penale a carico del contribuente, passando per l'affidamento anticipato o per il ruolo straordinario correlati agli avvisi di accertamento.
L'iscrizione
L'effetto certamente più conosciuto è quello del ruolo straordinario, nel quale possono essere iscritte le somme dovute dal contribuente, a seguito di un accertamento, nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione: si tratta di un'eccezione al consueto decorso della riscossione ordinaria per gli accertamenti non esecutivi, che restano ancorati al dualismo atto impositivo/cartella di pagamento.
Quindi, al contribuente, per effetto della straordinarietà del ruolo, verranno richiesti le imposte, le sanzioni e gli interessi per l'intero importo risultante dal l'avviso di accertamento, anche se non definitivo: una conseguenza non da poco, se si tiene conto che, attualmente, le somme dovute in pendenza di giudizio sono pari a un terzo delle maggiori imposte, oltre agli interessi.
La normativa vigente, però, non fornisce una definizione di fondato pericolo per la riscossione, per cui da anni il criterio guida è rappresentato dalla giurisprudenza di Cassazione che ha individuato la legittimità del ruolo straordinario, e quindi la sussistenza del pericolo, nei casi di dichiarazione di fallimento, di assoggettamento a concordato preventivo, di stato di liquidazione delle società e a fronte dell'iscrizione di ipoteca legale effettuata dall'ufficio finanziario sui beni societari.
Resta ferma per il contribuente la possibilità di contestare la legittimità del ruolo straordinario, anche considerando che quest'ultimo non incide sul processo: pertanto, laddove il giudice tributario, accogliendo l'istanza, decidesse di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato o, meglio, accogliesse il ricorso nel merito, in entrambi i casi l'iscrizione straordinaria cesserebbe di avere il benché minimo effetto.

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