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Questo articolo è stato pubblicato il 07 novembre 2011 alle ore 06:43.

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I nuovi avvisi
Se il fondato pericolo viene ritenuto esistente nell'ambito del procedimento che caratterizza i nuovi accertamenti esecutivi le complicazioni aumentano considerevolmente, in ragione del fatto che la procedura di riscossione coattiva, a seconda dei casi, viene accelerata o viene "sbloccata" rispetto ai termini di legge.
Per la precisione, se gli atti ritenuti pregiudizievoli degli interessi erariali sono rilevati dall'agenzia delle Entrate quando ancora non è decorso il termine per l'affidamento del contribuente all'agente della riscossione, previsto al 31° giorno successivo a quando doveva essere effettuato il pagamento, l'affidamento potrà essere «anticipato», comportando l'immediato innesco dell'esecuzione forzata da parte di Equitalia e per gli interi importi richiesti con l'atto esecutivo.
Diversamente, quando la rilevazione potrà essere effettuata da Equitalia, ossia post affidamento dell'incarico di riscossione ma quasi certamente indotta dal monitoraggio dell'ufficio impositore, l'effetto della valutazione circa la sussistenza del fondato pericolo si tradurrà nello "sblocco" dell'esecuzione forzata.
Ciò in quanto, nonostante l'atto di accertamento sia divenuto esecutivo, in caso di mancato pagamento nei termini l'agente della riscossione non può procedere a esecuzione forzata per 180 giorni dalla data di affidamento, ferma restando la possibilità di adottare tutte le misure ritenute idonee a garantire il credito.
Rispetto alla posizione del contribuente interessato da un ruolo straordinario, a parità di condizioni per la sussistenza del fondato pericolo, l'esecutività degli atti impositivi comporta però una brusca accelerazione delle azioni esecutive contro cui il contribuente potrà tutelarsi solo presentando ricorso in Commissione tributaria.
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Le direttrici
Le principali indicazioni della giurisprudenza
Il ruolo straordinario consente all'amministrazione finanziaria l'anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario. L'emissione di tale tipo di ruolo è, tuttavia, subordinata
alla sussistenza di un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un concreto e fondato pericolo
per la riscossione dell'imposta, dovendo – in mancanza – l'amministrazione fare obbligatoriamente ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni quantitative nell'iscrizione del tributo, in caso di accertamenti
non ancora definitivi in conseguenza del ricorso
prodotto dal contribuente.
Cassazione, sentenza n. 11736/2011
La dichiarazione di fallimento del contribuente integra
di per sé il requisito del periculum in mora per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo per la riscossione ai sensi dell'articolo 11 del Dpr n. 602 del 1973. La dichiarazione di fallimento non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall'amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito, e che
il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per
incidere immediatamente sulla formazione
dello stato passivo e dei relativi privilegi.
Cassazione, sentenza n. 12887/2007
Nella società di persone, nella quale i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio
nei confronti dei creditori che non abbiano potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale il solo stato di liquidazione non integra di per sé il requisito del fondato pericolo per la riscossione che giustifichi l'automatica emissione del ruolo straordinario. L'ufficio, pertanto, ha l'obbligo di esporre le ragioni della ritenuta sussistenza del periculum in mora idonee a giustificare l'immediata richiesta di pagamento delle intere somme accertate, adducendo fatti e comportamenti concreti idonei
a prospettare l'effettiva perdita di garanzie
nella realizzazione della pretesa fiscale.
Ctp Bari, sentenza n. 28/2009

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