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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:35.
Quali sono i calcoli da fare per calcolare la tassazione da sostenere, a seguito delle novità introdotte dalla manovra Monti, per un appartamento all'estero? Quando deve essere effettuato il primo pagamento?
Si parte dal costo di acquisto e si applica la percentuale del 7,6 per mille. In mancanza di costo di acquisto, si assume il valore di mercato del bene. Il primo pagamento dovrebbe avvenire in occasione del saldo Irpef 2011.
Come sarà calcolata il valore degli immobili a l'estero, per il bollo del 0,76%? La stima la faccio io? E cosa succede se sono proprietario di una parte solo del immobile, o solo del usufruito? Cosa succede se ho un mutuo a pagare su questo immobile?
Poi se mi ricordo bene, ci sono delle convenzioni internazionali (per esempio con il Belgio) in base alle quali gli immobili vengono tassati solo nel paese dove si trovano (al meno per il redito), o mi sbaglio?
A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) da persone fisiche residenti in Italia. L'imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d'acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Se si è proprietari parziali l'imposta si applica in base alla quota di proprietà. Nessun beneficio per chi ha acquistato il fabbricato con un mutuo. La convenzione contro la doppia imposizione in genere vale per le imposte sul reddito e non per le patrimoniali. In ogni caso anche ai fini patrimoniali è fatto salvo il principio di esclusione di doppia imposizione in quanto è previsto che dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile evitando la doppia imposizione. E' evidente, comunque la necessità di verificare eventuali rischi di violazione della convenzione.
In merito alla nuova imposta patrimoniale dello 0,76% sulle case all'estero, essendo proprietario di un immobile in Francia chiedo se: riguarderà tutte le case o solo quelle regolarizzate con lo scudo? In ogni caso, sarà possibile detrarre le imposte già pagate in Francia sullo stesso immobile (come prevede la convenzione contro le doppie imposizioni)?
A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) da persone fisiche residenti in Italia. L' imposta è dovuta per tutti gli immobili situati all'estero da residenti e non solo per gli immobili regolarizzati con lo scudo fiscale. L'imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d'acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
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