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Questo articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2012 alle ore 12:32.

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Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioniLimiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni

L'antiriciclaggio adegua le sanzioni. Dal 1° febbraio le infrazioni al limite di 999,99 euro per le operazioni in contanti verranno sanzionate dal ministero dell'Economia.

In una circolare della direzione Antiriciclaggio dello stesso Ministero, inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato, competenti per i procedimenti di contestazione delle violazioni, si stabiliscono i nuovi termini sia oggettivi sia temporali per l'avvio dell'iter amministrativo attraverso il quale si applicano le pene pecuniarie alle violazioni del limite fissato dal Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.

L'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, più volte modificato, vieta i trasferimenti di contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per un valore pari o superiore a mille euro. Il trasferimento sarà regolare se avverrà attraverso una banca o uno sportello postale, ovvero un istituto di moneta elettronica.

Il divieto riguarda pagamenti di beni o servizi, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati per contanti in misura pari o superiore ai mille euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 gennaio). Quindi, liberi i pagamenti nei negozi ovvero negli studi professionali, le donazioni e le liberalità in genere, fino a 999,99 euro. Oltre questo limite, tutto è possibile con strumenti di pagamento tracciabili, quindi nominativi, come gli assegni bancari e postali muniti di clausola di non trasferibilità, i bonifici, le carte di credito, i libretti di deposito nominativi. L'Economia ricorda che il limite non può essere aggirato nemmeno di pagamenti frazionati; in pratica la sanzione scatterà ugualmente se l'importo viene superato con più pagamenti in contanti singolarmente inferiori al limite, ma riferibili alla stessa operazione economica. Se la suddivisione dei mille euro riguarda contratti già stipulati che prevedano rateazioni o pagamenti periodici, questa non sarà sanzionata. Il limite si applica al singolo assegno per cui il cumulo non si calcolerà per assegni diversi utilizzati sulla medesima transazione.

Per gli assegni «a me medesimo» il limite non è significativo in quanto non possono comunque essere girati da terzi, ma solo incassati dal traente. Gli assegni circolari potranno essere richiesti senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a mille euro. I libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a mille euro debbono essere estinti dal portatore stesso, oppure ridotti sotto soglia entro il 31 marzo.

Il ministero ribadisce che la limitazione non riguarda prelievi e versamenti di contante da conti correnti o libretti nominativi.

Le sanzioni alle violazioni sulle norme relative ai contanti sono solo amministrative, e consistono in pagamenti di somme all'Erario, con percentuali variabili dall'1 al 40% degli importi trasferiti. La sanzione minima è fissata in 3mila euro per le violazioni commesse dal 16 giugno 2010 in poi (prima il minimo non esisteva). Se l'importo trasferito in contanti o con titoli al portatore supera i 50.000 euro, il minimo sale dall'1 al 5% dell'importo stesso. Se l'ammontare dei pagamenti non supera i 250mila euro si ha sempre la possibilità di pagare in misura ridotta una sanzione del 2% (è il meccanismo dell'oblazione). Se non si rispetteranno le norme sui libretti al portatore (trasferimento e riduzione sotto la soglia dei mille euro) che presentino saldi inferiori a 3mila euro, la sanzione massima potrà equivalere all'intero saldo del libretto. Non sono invece sanzionabili del tutto le infrazioni al limite dei mille euro commesse dopo il 6 dicembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012. La contestazione della sanzione può avvenire da parte del ministero o della guardia di Finanza nei 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte di banche o Poste, dell'infrazione rilevata.

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