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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2012 alle ore 15:43.

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Risiedo in Valle d'Aosta. Il 23 dicembre ho concluso con un concessionario l'acquisto di un'auto usata. Consegna prevista: inizio gennaio. Effettivamente il termine è stato rispettato, ma il venditore ha preteso che pagassi 200 euro in più: a suo dire, nel frattempo era scattato un rincaro dell'Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), proprio di questo importo. Ha ragione?
Per fornire una risposta completa, occorrerebbe conoscere la potenza dell'auto acquistata, in quanto le nuove tariffe dell'Ipt si basano esclusivamente su di essa. Ma si può confermare che dal 27 dicembre 2011 anche nelle regioni a statuto speciale (eccettuato il Trentino-Alto Adige, si veda la risposta al quesito precedente) l'Ipt va applicata in misura proporzionale alla potenza effettiva del motore anche in sede di trascrizione di atti soggetti a Iva (quali sono quelli relativi appunto agli acquisti presso commercianti di veicoli). È stata quindi eliminata la più vantaggiosa tariffa fissa (che resta esclusivamente per le poche vetture di potenza fino a 53 kW ancora sul mercato).
Questo inasprimento, esattamente come quello scattato il 17 settembre 2011 su resto del territorio nazionale, ha natura "retroattiva", nel senso che colpisce anche atti e dichiarazioni di vendita sottoscritti prima della sua entrata in vigore. Infatti, le norme non contengono alcuna clausola di salvaguardia per gli atti formati antecedentemente, quando in teoria l'acquirente (cui giuridicamente spetta l'obbligo di pagare l'Ipt, visto che l'articolo 94 del Codice della strada pone a suo carico l'obbligo di intestare a proprio nome i documenti del veicolo) avrebbe anche potuto ignorare che ci sarebbe stato un aumento dell'onere fiscale, di misura tale da indurlo anche a rinunciare all'acquisto, qualora ne fosse stato informato. Certo, delle varie manovre economiche susseguitesi nel secondo semestre del 2011 è stata data ampia informazione dai media, ma – essendo provvedimenti molto ampi che hanno toccato vari aspetti della vita quotidiana – è facile che quello riguardante l'Ipt (che non è quasi mai in primo piano nei resoconti giornalistici) possa essere sfuggito.
Inoltre, occorre considerare che per trascrivere un atto ci sono di tempo 60 giorni a partire dalla sua sottoscrizione autenticata, e in casi di questo genere anche un cittadino ben informato può ritrovarsi spiazzato. Peraltro, quando l'acquisto avviene presso un concessionario o un salonista, le pratiche burocratiche connesse vengono svolte da un'agenzia di fiducia del venditore, sul cui operato il cliente ha poche possibilità di influire; così ci si può ritrovare colpiti dal nuovo regime dell'Ipt semplicemente perché ci sono stati ritardi nell'espletamento della pratica.
Questi problemi, subito denunciati dalle associazioni di categoria, erano stati posti all'attenzione della Camera con alcuni ordini del giorno presentati in fase di conversione in legge del Dl 138/11 (la manovra di Ferragosto, che ha reso operativi in anticipo gli inasprimenti dell'Ipt delineati tre mesi prima dal Dlgs 68/11). Il Governo li aveva anche accolti, ma nulla è cambiato. Nemmeno con il cambio di Governo. Anzi, con la conversione in legge del decreto salva Italia (Dl 201/11), il nuovo sistema è stato esteso alle regioni a statuto speciale senza alcun correttivo riguardo alla retroattività. Un aspetto sotto il quale l'Ipt ha sempre avuto criticità: in passato, capitava addirittura che le Province deliberassero aumenti con effetti anche su atti già trascritti.

Storicamente, l'elevata tassazione sui passaggi di proprietà ha indotto molte persone a eluderla non trascrivendo gli atti di vendita. L'inasprimento dell'Ipt non potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione? Peraltro con risvolti anche di ordine pubblico e di evasione del bollo, visto che le mancate trascrizioni rendono poi difficoltosa l'individuazione del vero responsabile del veicolo. Senza contare i disagi per i precedenti proprietari, spesso ignari, che si ritrovano a ricevere addebiti per fatti successivi alla rivendita del mezzo.
Certo, è risaputo che più si aumenta la tassazione e più s'incentiva chi vi è soggetto a cercare di sottrarsi. Tuttavia in questo caso non è proprio così: rispetto al passato, oggi è più rischioso eludere il passaggio di proprietà. Infatti, esso oggi deve passare attraverso il meccanismo dello Sta (Sportello telematico dell'automobilista), concepito nel 2000 (Dpr 358/00) e reso pienamente operativo nel 2004. Lo Sta, che consente di perfezionare immatricolazioni e passaggi di proprietà in tempo reale con un unico accesso in uno degli uffici collegati alla sua rete (Pra, Motorizzazione e agenzie di pratiche auto appositamente abilitate), è stato disciplinato secondo il principio della contestualità, in base al quale la pratica va portata avanti contestualmente sia sul fronte Pra (registrazione del nuovo proprietario, che è poi l'operazione in cui scatta l'obbligo di pagare l'Ipt, e ristampa del certificato di proprietà a suo nome) sia sul fronte Motorizzazione (aggiornamento dell'intestatario nell'Archivio nazionale veicoli e stampa di un tagliandino di aggiornamento della carta di circolazione).
Dunque, non è più possibile dichiararsi proprietari solo alla Motorizzazione (in modo tale da avere una carta di circolazione a proprio nome e non destare sospetti in caso di controllo su strada) e sfuggire all'Ipt saltando il passaggio al Pra (cosa che di solito su strada non emerge, perché non è obbligatorio tenere il certificato di proprietà a bordo e quindi questo documento non viene richiesto dagli agenti). Così, per raggiungere lo scopo, oggi bisogna prendersi il rischio di non aggiornare nemmeno la carta di circolazione, sperando che gli agenti non si pongano troppe domande. Altrimenti l'omessa registrazione del passaggio di proprietà emerge e scattano sanzioni pesanti: 669 euro per la semplice omissione, più, qualora si venga sorpresi a circolare, altri 335 euro e il ritiro della carta di circolazione (che viene restituita solo dopo che si dimostra di essersi messi in regola).

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