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Questo articolo è stato pubblicato il 15 febbraio 2012 alle ore 06:41.

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Pubblichiamo il testo del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate recante «Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», diffuso ieri dall'Agenzia.
Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
L'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale.
L'imposta è dovuta nella misura del:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.
L'imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
L'imposta riguarda le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e "giuridico") e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi.
L'imposta è calcolata sull'ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.
L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione
L'articolo 19, comma 12, del decreto legge n. 201 del 2011 prevede inoltre che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

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