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Questo articolo è stato pubblicato il 15 febbraio 2012 alle ore 06:41.

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L'imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.
Applicazione e versamento
delle imposte
Gli intermediari specificamente individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 350 del 2001 (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane Spa, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti) provvedono a trattenere l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l'imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Sono comprese a questi fini le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.
Gli intermediari provvedono ad effettuare, con riferimento al periodo d'imposta 2011, il versamento dell'imposta di bollo annuale entro il 16 febbraio 2012 e l'imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data.
Con risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 sono stati istituiti i relativi codici tributo.
Gli intermediari segnalano al l'agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (modello 770/2013).
Nei confronti di tali contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto.
Con specifico riferimento alle modalità di applicazione delle predette imposte, si precisa quanto segue.
Nell'ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l'imposta di bollo speciale annuale e l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi.
Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l'ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte.
Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l'intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all'amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l'intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.
Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all'amministrazione finanziaria fornendo la provvista all'intermediario per il pagamento delle imposte.
Per l'omesso versamento delle suddette imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all'importo non versato.
Motivazioni
L'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce un'imposta di bollo annuale speciale sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute all'estero e che usufruiscono del regime della riservatezza.
La medesima disposizione prevede al comma 12 che per le attività finanziarie immesse in conti segretati che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate è dovuta un'imposta straordinaria una tantum .
Il comma 23 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le relative disposizioni di attuazione.

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