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Questo articolo è stato pubblicato il 20 febbraio 2012 alle ore 06:45.
Ma in considerazione del fatto che la tariffa onnicomprensiva persegue lo stesso fine della tariffa incentivante prevista dal conto energia, la risoluzione conclude che non è rilevante ai fini Iva quando è corrisposta a soggetti titolari di impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente (di solito enti non commerciali o associazioni senza scopo di lucro) e con potenza fino a 20 kW. Ciò perché l'immissione in rete di energia non configura in questi casi la sussistenza di un'attività commerciale svolta con il carattere di abitualità, in quanto l'impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni di carattere "personale": è quindi carente il presupposto soggettivo. A livello di imposizione diretta, invece, la tariffa onnicomprensiva percepita viene tassata come reddito diverso, in base all'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir.
Il documento delle Entrate puntualizza, poi, che l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata rappresenta invece sempre una attività commerciale quando è effettuata da:
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kW, che non sono posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW;
- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
- soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.
In tutti questi casi la tariffa onnicomprensiva è qualificata come corrispettivo derivante dalla vendita di energia elettrica e, di conseguenza, rileva sia ai fini Iva che delle imposte dirette; mentre non è soggetta all'applicazione della ritenuta alla fonte del 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr 600/73, non configurandosi, sulla base di quanto detto, come un contributo.
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Il convegno
L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano organizza, in collaborazione con
«Il Sole 24 Ore», il convegno «Fiscalità delle energie rinnovabili». L'evento si terrà il 5 marzo dalle 9 alle 18 presso la Sala convegni dell'Ordine in corso Europa 11 a Milano e prevede il riconoscimento di 8 c.f.p. agli iscritti Odcec e ai consulenti del lavoro e 6 c.f.p. agli avvocati. La partecipazione all'evento è gratuita e
richiede la prenotazione obbligatoria al sito www.odcec.mi.it. Interverranno come relatori Alessandra Tami, Sergio Pellegrino, Stefano Chirichigno, Fabio Noferi, Michele Francesca, Gian Paolo Tosoni, Giovanni Valcarenghi, Giancarlo Modolo e Riccardo Federico Rocca.
L'inquadramento
Non imponibile (mancanza del presupposto oggettivo)
Non costituisce mai reddito imponibile
Non imponibile (mancanza presupposto soggettivo)
Redditi diversi
ex articolo 67 Tuir
Non imponibile (mancanza presupposto oggettivo)
Ricavo (per la parte dell'energia ceduta
e non autoconsumata)
se percepita da persone fisiche, autonomi, enti non commerciali. Reddito di impresa
(ex articoli 55 e 85 Tuir), se percepita nell'ambito di attività commerciale.
È soggetta a ritenuta fiscale del 4%
Imponibile ex articolo 2 del Dpr 633/1972
Ricavo di esercizio
(ex articoli 57 e 85 Tuir). Non essendo considerata come contributo, ma come corrispettivo, non è mai soggetta a ritenuta fiscale del 4%
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