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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2012 alle ore 13:00.

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I commi inseriti al Senato modificano i commi 14 e 15 dell'articolo 24 del Dl 201/2011, che hanno disposto alcune esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dallo stesso articolo 24. In particolare le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") continuino ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

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