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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:36.

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Ai sensi dell'art. 24, commi 3,14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.

7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.
Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 24, commi da6 a11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale
Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.

7. 3 Altre categorie di lavoratori
Secondo quanto previsto dall'art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall'articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

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