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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:36.
Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell'art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte – Diritto a pensione – è stato precisato tra l'altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
7.3.2 Monitoraggio (art. 24, comma 15)
L'art. 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto n.216 hastabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.
Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto n.216 hamodificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l'anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l'anno 2014.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell'attività di monitoraggio.
7.3.3 Clausola di salvaguardia
L'art. 6-bis del decreto n. 216 prevedeuna clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
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