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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:50.

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11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di "personale viaggiante", non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 5891 dell' 8 marzo 2011).

11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

11.2.1 Pensione di vecchiaia
Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
Pertanto l'età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte.
Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) per le lavoratrici (vedi tabella)

b) per i lavoratori (vedi tabella)

Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale (vedi tabelle punto 1.1.1 della presente circolare).

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