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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:13.

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1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

1.1.1 Requisito anagrafico
Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima (vedi tabella)

b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi tabella)

c) per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all'art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni (vedi tabella)

d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi tabella)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze
per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
- non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

1.1.2 Requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

1.3 Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984)
L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

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TAG: Fisco, Istat

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