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Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2012 alle ore 06:45.

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Per questo motivo, l'amministrazione finanziaria
ha legittimato la deduzione del differenziale
senza richiedere la dimostrazione degli elementi
certi e precisi previsti dall'articolo 101 del Tuir
LA CESSIONE DEL CREDITO
Per rimuovere dall'attivo di bilancio alcune poste
che si ritiene di non poter incassare in modo veloce
ed economico, spesso si ricorre alla cessione
pro soluto del credito a società specializzate
e appositamente autorizzate.
Il differenziale tra il valore nominale e il corrispettivo introitato è fiscalmente deducibile senza necessità
di fornire le prove di ricorrenza degli elementi
certi e precisi?
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche nel caso della cessione del credito
la deduzione fiscale del differenziale sarebbe subordinata alla prova della ricorrenza degli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 101 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Tuttavia si tratta, nello specifico, di atti di realizzo
e non di valutazione. Eventualmente, l'operazione
può essere censurata come elusiva
GLI IMPORTI ASSICURATI
La nostra società effettua uno stretto monitoraggio
dei crediti in base alle anomalie connesse ai ritardi
di pagamento. Vengono utilizzati dei parametri
che trovano un elevato riscontro nella pratica quotidiana e che si ritengono significativi tanto quanto l'analisi delle singole poste.
Inoltre, la società assicura alcuni crediti di importo
più elevato per limitare possibili danni
di insolvenza. È possibile dedurre l'accantonamento
al fondo svalutazione per lo 0,5% del valore
dei crediti?
Sul versante civilistico, per i crediti non coperti da assicurazione, l'analisi forfettaria sui ritardi
di pagamento richiederebbe, comunque, un confronto con la singola valutazione delle poste.
Ma dato che si afferma che i risultati sono sostanzialmente coincidenti, si reputa ammissibile
la procedura. Per l'accantonamento al fondo svalutazione, invece, bisogna prestare attenzione alla necessità di escludere dal totale dei crediti commerciali quelli coperti da garanzia assicurativa: solo sulla quota netta si rende deducibile lo 0,5% previsto dal Tuir

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