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Questo articolo è stato pubblicato il 04 aprile 2012 alle ore 06:42.

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MILANO
Il diritto fallimentare torna a fare il tagliando. E si prepara un pacchetto di novità da introdurre in tempi brevi. La disciplina da relativamente poco tempo profondamente modificata (gli ultimi interventi sono diventati operativi nel 2008) si prepara a una nuova messa a punto dalla portata tutt'altro che trascurabile. Al ministero della Giustizia è stato infatti costituito un gruppo di lavoro per arrivare alla redazione di un articolato in tempi assai stretti, comunque prima dell'estate. Ne fanno parte, tra gli altri, il presidente del tribunale di Torino, Luciano Panzani, il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano, Filippo Lamanna, il giudice milanese Roberto Fontana, i professori Stefano Ambrosini e Alberto Maffei Alberti. A coordinare i lavori il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini.
L'intervento parte dal presupposto che l'aggravarsi della crisi economica e i dati relativi ai fallimenti, che segnalano comunque un netto aumento in questi ultimi mesi, rendono opportuno una revisione di alcune della parti più sensibili delle legge fallimentare. Colmando magari quelle che sono avvertite come lacune o assenze del regime attuale. A partire dalle procedure di allerta. Nell'agenda del gruppo di lavoro c'è infatti la possibile introduzione di un meccanismo di segnalazione tempestiva delle situazioni di difficoltà delle imprese in maniera da potere anticipare il "salvataggio" prima del (possibile) precipitare nell'insolvenza. Varie le ipotesi sul tappeto sulle quali si sta riflettendo: dal modello francese con l'intervento anticipato del pubblico ministero, a quello più privatistico (per esempio, misure da inserire nella nota integrativa di bilancio) con l'individuazione dei soggetti cui spetta l'iniziativa (tra le possibilità, l'Inps o gli organi deputati al controllo societario).
Ma allo studio ci sono anche altre possibilità per aggiustare i punti più critici emersi in questi primi anni di applicazione della riforma. Come la previsione dell'irrinunciabilità dell'istanza di fallimento una volta che la stessa sia stata introdotta da uno dei creditori, dal debitore o dal Pm. Ancora possibile, contro i passaggi di comodo della sede della società all'estero, l'integrazione dell'articolo 9 della legge fallimentare prevedendo l'irrilevanza del trasferimento della sede della società anche con riferimento alla giurisdizione.
Appartiene alla sfera processuale la semplificazione delle forme di notificazione del decreto di apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento, ammettendo tra le possibilità di notifica anche quella attraverso la pec all'indirizzo elettronico dell'imprenditore indicato nel registro delle imprese. Potrebbe poi sdoppiarsi la relazione del curatore, con un primo documento sommario da depositare immediatamente e un secondo, più dettagliato e approfondito, da depositare entro un termine stabilito (60 giorni) dalla data di esecutività dello stato passivo.

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