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Questo articolo è stato pubblicato il 04 aprile 2012 alle ore 06:42.

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Da valutare infine l'estensione dei poteri del giudice delegato in sede di reclamo contro gli atti del curatore e dei creditori anche per casi diversi dalla violazione di legge e la previsione di un compenso aggiuntivo per i componenti del comitato dei creditori con l'obiettivo di rafforzarne la partecipazione. Infine, potrebbe essere inasprito il regime sanzionatorio a carico dei professionisti che attestano la fattibilità del piano di ristrutturazione per effetto del disallineamento della disciplina rispetto a quanto previsto nel caso del fallimento del piccolissimo imprenditore o, in prospettiva, del consumatore.
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Le linee guida
Possibile l'introduzione di procedure d'allerta per far scattare in maniera tempestiva l'allarme sulle condizioni dell'impresa.
In discussione una pluralità di possibilità, da quelle che prevedono un coinvolgimento diretto dell'autorità giudiziaria, anche penale, a quelle più privatistiche che affidano per esempio all'Inps o agli organi cui è affidato il controllo societario il compito di prendere l'inziativa
Per i professionisti, nella veste di attestatori dei piani di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, è in vista una forma di responsabilità penale per quanto riguarda la verifica di fattibilità.
Evidente, nella lettura del gruppo di lavoro del ministero della Giustizia, il disallineamento rispetto alle misure introdotte da qualche settimana per gli accordi siglati da chi non ha accesso alle procedure fallimentari
Nella riflessione del gruppo di lavoro c'è in agenda una previsione per cui la relazione del curatore potrà essere composta da due documenti.
Un primo documento, di natura più sommaria, da depositare immediatamente e un secondo documento, dettagliato e approfondito, da depositare solo dopo il trascorrere di un termine stabilito (per esempio 60 giorni) dalla data di esecutività dello stato passivo
Si punta a rafforzare l'aspetto del concordato preventivo come soluzione possibile per assicurare la continuità aziendale, limitanto per quanto possibile la funzione liquidatoria. In questa direzione dovrebbero essere rimossi quegli ostacoli che limitano le chance di prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Possibile anche un prericorso, permettendo il deposito della documentazione in una fase successiva
Nel concordato preventivo potrebbe essere ammessa l'opposizione al piano sulla base di una valutazione di convenienza (il cosidetto cram down) a qualunque creditore dissenziente tutte le volte che
si sia in presenza di un concordato che non prevede
il pagamento dei creditori dividendoli in classi.
Spunta però anche una previsione di pagamento integrale dei privilegi di natura generale
Spazio alla possibilità di introdurre l'irrinunciabilità dell'istanza di fallimento una volta che la stessa sia stata introdotta da uno dei creditori, dal debitore o dal pubblico ministero.
Semplificare le forme di notificazione del decreto di apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento, prevedendo tra le possibili modalità anche quella attraverso posta elettronica certificata

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