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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 16:55.

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4 -EDIFICI STORICI
Ai fini Ici, la base imponibile si assumeva in funzione della minore delle tariffe d'estimo vigenti per le abitazioni della medesima zona censuaria. Nell'impianto originario dell'Imu non era previsto alcun trattamento di favore. Per determinare l'importo assoggettato a imposta occorrerà quindi partire comunque dalla rendita catastale in atti, rivalutata del 5 per cento. Il percorso non cambia se l'immobile costituisce anche l'abitazione principale del proprietario. Le stesse agevolazioni vengono estese ai fabbricati inagibili o inabitabili. Cambiano inoltre le regole Irpef. Attualmente, i fabbricati storici sono tassati sempre con la rendita derivante dalle minori delle tariffe d'estimo delle abitazioni, anche se sono locate. Con l'emendamento, si azzerano le agevolazioni esistenti e si prevede che in caso di locazione il canone sia ridotto del 40 per cento.

5 -COMODATO GRATUITO
Con l'Ici questi immobili, in presenza di una delibera comunale adottata al 29 maggio 2008, erano esenti, alla pari dell'abitazione principale. Nell'Imu non vi è alcuna previsione che li riguardi. Ne deriva che gli stessi ricadono nella disciplina ordinaria, con applicazione della aliquota base del 7,6 per mille e senza sconti di sorta (detrazioni). I comuni hanno ovviamente il potere di adottare una aliquota ridotta che però non ne determina l'assimilazione all'abitazione principale. La conseguenza è che su di essi grava sempre la quota erariale, pari al 3,8 mille dell'imponibile. In compenso sulla rendita catastale riferita a tali beni non si paga più l'Irpef, proprio perché assorbita dall'Imu. A partire dal modello Unico 2013, dunque, il reddito dei fabbricati in comodato non dovrà più essere dichiarato.

6 -ASSIMILABILI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Si prevede che l'unità non locata posseduta dall'anziano o disabile residente in istituto di ricovero o dal cittadino italiano residente all'estero possa essere considerata adibita ad abitazione principale.
Per gli immobili dei soggetti Aire l'emendamento non attribuisce un'equiparazione automatica delle suddette fattispecie all'abitazione principale, richiedendo allo scopo una apposita delibera comunale. Se il comune si avvale di tale facoltà, agli immobili in questione si applicheranno l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro. L'altra novità, forse di maggiore impatto, è che sull'imposta ad essi relativa non dovrà essere conteggiata la quota statale. Ciò faciliterà la scelta per aliquote di favore da parte dei comuni. Per le stesse finalità, si propone di non conteggiare l'imposta erariale sui beni degli Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa.

7 -DICHIARAZIONE IMU
L'emendamento propone di stabilire a regime l'obbligo di presentazione della denuncia entro 90 giorni dall'evento che ha comportato il mutamento di soggettività passiva Imu (ad esempio l'acquisto di un'area edificabile). Non tutti però saranno tenuti a tale adempimento. Si precisa che valgono le dichiarazioni Ici già presentate, in quanto compatibili, e che non dovrebbero essere denunciate le notizie già acquisite dai comuni attraverso il sistema di interscambio con l'ufficio del Territorio. Il compito di stabilire quali casi dovranno essere denunciati e quali non, è attribuito al ministero delle Finanze. In via transitoria, sia per i beni per i quali non valgono le dichiarazioni Ici sia per quelli per i quali si è verificata una variazione nei primi sei mesi dell'anno, il termine di presentazione della denuncia è fissato al 30 settembre prossimo.

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