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Questo articolo è stato pubblicato il 12 luglio 2012 alle ore 06:39.

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Le nuove disposizioni che permettono l'accertamento induttivo "puro" quando il contribuente omette il modello degli studi, oppure lo compila con un'infedeltà superiore al 15%, si applicano dal periodo d'imposta 2010. I risultati degli studi di settore relativi al 2011 non possono trovare applicazione, ai fini dell'accertamento, per le annualità precedenti. Sono queste le affermazioni più importanti che si rinvengono nella ormai "classica" circolare annuale sugli studi di settore, la numero 30/E emessa ieri dalle Entrate.
Quanto all'accertamento induttivo, va ricordato che con il decreto legge 16/2012 è stato stabilito che tale forma di sanzione indiretta risulta possibile quando il contribuente omette il modello degli studi o indica cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi studi non sussistenti. L'accertamento induttivo risulta altresì possibile quando il contribuente compila in modo infedele il modello, a condizione che vi sia una differenza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dal software Gerico superiore al 15% o, comunque, a 50mila euro.
È una misura – quella dell'"induttivo" – particolarmente penalizzante specie con riguardo a irregolarità come una causa di esclusione dagli studi sbagliata, in quanto viene a essere legittimato l'accertamento nei confronti del contribuente su un mero indizio, cioè su una presunzione semplice non dotata dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza. La norma stabilisce che questa misura si applica a far data dagli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012, quindi anche con riferimento a violazioni commesse in passato. Sul punto, il documento dell'Agenzia si allinea a una visione più garantista per il contribuente e a quanto specificato con la circolare 8/E/2012, con riferimento alla precedente previsione che consentiva gli accertamenti induttivi in presenza di infrazioni relative al modello degli studi (inserita dalla manovra estiva 2011). Viene dunque stabilito dalle Entrate che gli accertamenti induttivi basati sulle omissioni o irregolarità del modello degli studi verranno fatti "ordinariamente" solo a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010. Questo alla luce «dei principi di trasparenza e di collaborazione cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti».
Con riguardo alla retroattività degli studi, la sostanza della circolare è che le risultanze degli studi applicabili al periodo d'imposta 2011 possono trovare applicazione, ai fini dell'accertamento, soltanto per tale annualità. Questo vale – per l'Agenzia – sia per gli studi evoluti del periodo d'imposta 2011, sia per tutti gli studi che risultano in qualche modo influenzati dai correttivi per tener conto della crisi economica, di cui al decreto 13 giugno 2012. Questo passaggio, però, non risulta del tutto convincente. In primo luogo, potrebbero esservi dei casi in cui il contribuente, per effetto dei risultati dichiarati, non risulta influenzato dai correttivi. In secondo luogo – anche se si tratta di un principio fondamentale – va ricordato quanto ha stabilito la Cassazione a sezioni unite (numeri 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009). Secondo la Corte, gli studi sono soltanto un dato statistico medio di partenza, che deve essere adeguato alla singola realtà del contribuente, mentre la forma più evoluta degli studi prevale sempre, in sede di accertamento, su quelle precedenti, trattandosi di una forma di accertamento standardizzata. E questo andrebbe sempre ricordato quando si parla di studi di settore.

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