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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2012 alle ore 15:41.

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ROMA - Per creare una servitù di stillicidio, che consente di far sgocciolare i panni sull'inquilino del piano di sotto, non bastano due fili sostenuti da staffe di metallo.
La Corte di cassazione, con la sentenza 14547, dirime una "faida" condominiale combattuta da due casalinghe a colpi di cause e carte bollate per affermare o negare il diritto di stendere il bucato non strizzato sopra la testa di chi abita in un piano inferiore.
Diritto che in realtà esiste, anche se alla ricorrente non è stato riconosciuto.

Il Codice civile prevede, infatti, la servitù da stillicidio,che deriva dalla "destinazione del padre di famiglia" e che si instaura quando due fondi, in origine di un unico proprietario, siano stati divisi senza che esistano disposizioni precise in merito alle servitù di uno sull'altro. Secondo la ricorrente era questo il suo caso, perchè i due appartamenti erano stati di un solo proprietario che aveva messo gli stenditoi su quello che stava al piano superiore, instaurando di fatto una servitù di stillicidio sull'immobile sottostante.

Di parere diverso "l'asservita" che, sottoposta alla goccia cinese, aveva fatto causa perdendola. Per i giudici di prima istanza non c'erano dubbi sullo ius della signora dei piani alti di trasferire il bucato dalla lavatrice allo stenditoio messo lì dal "padre di famiglia".

La vicenda viene letta però in maniera diversa dai giudici della Corte d'Appello, secondo i quali gli stenditoi in questione erano troppo"artigianali" per costituire una servitù.

Nel secondo grado di giudizio l'attenzione viene spostata sul requisito dell'"apparenza" necessario per l'acquisto di una servitù, sia per usucapione sia per destinazione del padre di famiglia.

Nel caso esaminato «la semplice presenza di supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato». La servitù sarebbe invece stata provata dall'esistenza di «un'opera di natura permanente», anche se la Suprema corte non specifica in cosa questa potesse consistere.
Non se lo chiede neppure la Cassazione che sostiene il ragionamento della Corte d'Appello e respinge il ricorso della "sgocciolatrice".

Né i giudici si sono dati la pena di cercare la prova dell'effettivo "stillicidio", come aveva chiesto la ricorrente. Una verifica che appariva non necessaria e contraddittoria alla luce del motivo del ricorso teso al riconoscimento del diritto a far colare o meno l'acqua sul balcone sottostante e non a scoprire se la cosa effettivamente avvenisse.
Dopo dieci anni di battaglie legali i giudici hanno sentenziato: se la signora del piano di sopra vuole usare lo stendibiancheria "ereditato" dal precedente proprietario deve strizzare il bucato.

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