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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2012 alle ore 06:41.

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del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
03 | ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE
Esonerati dirigenti e preposti che hanno frequentato ancora fino al 26 gennaio 2013, corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
01|DURATA
4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore
a seconda delle classi di rischio . Aggiornamenti
ogni cinque anni
02|FORMAZIONE PREGRESSA
Esonerati lavoratori e preposti per i quali i datori
di lavoro comprovino di aver svolto, all'11 gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni del Ccnl
03|ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE
Esonerati dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro il 26 gennaio 2013, corsi di formazione documentalmente approvati rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 - Supplemento Ordinario , n. 141


Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario , n. 108


Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180 - S.O. n. 142), ha così disposto: "1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: "decreto", sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"."

TITOLO I Principi comuni - Capo I Disposizioni generali

Periodico

Ventiquattrore Avvocato Edizione Febbraio 2011, n. 2 pag. 59

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