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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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1. Nell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-ter sono soppresse le parole: "fino al 31 dicembre 2013"; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: "sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote".

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella lettera a), le parole "23 per cento" sono sostituite dalle seguenti "22 per cento";
b) nella lettera b), le parole "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti "26 per cento

3. Per la proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.

5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettera c-ter, e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite non si tiene conto della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del citato testo unico.

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