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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. All'articolo 18 , comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "processo penale" si aggiungano le seguenti ", con la sola esclusione dei certificati penali,"

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: "127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.".

15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

18. L'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità di invalidità si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

19. La disposizione del comma 18 non si applica alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

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