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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

22. L'imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 21 e 22.

23. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 20 al 22.

24. Nell'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

25. Al comma 14 dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole " al 31 dicembre 2017".

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