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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.
26. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le parole : "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2019".
27. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo "in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014." è sostituito dal seguente: "in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012."
28. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo "I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano" è sostituito dal seguente "Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica"; al secondo periodo, sono eliminate le parole "su ciascuna rata".
29. Nell'articolo 1, comma 2 - bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole : "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,50 per cento"
30. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265."
31. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2012.
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