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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 alle ore 06:48.
La Corte ha ritenuto che le disposizioni comunitarie devono essere interpretate nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale il fisco nega la detrazione perché il contribuente non si è assicurato che l'emittente della fattura: avesse la qualità di soggetto passivo; disponesse dei beni; fosse in grado di fornirli; e avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva.
È necessario, quindi, secondo la Corte, che l'amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva – o avrebbe dovuto sapere – che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si iscriveva in un'evasione.
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Gli orientamenti
LA CONTROVERSIA
FORNITORE
SENZA PARTITA IVA
Corte di giustizia,
causa C-324/11
del 6 settembre 2012
Un contribuente con sede in un Paese dell'Unione europea ha fruito dei servizi di un operatore che, nel frattempo, ha perso lo status di soggetto passivo Iva ed è stato, quindi, privato del numero identificativo Iva. L'amministrazione fiscale ha perciò disconosciuto al committente il diritto a detrarre l'Iva in quanto il fornitore era privo del numero identificativo Iva
LA DECISIONE
Lo status di soggetto passivo Iva ha carattere oggettivo in quanto derivante dalla sola circostanza di fatto dell'esercizio di un'attività economica, senza che abbia alcun rilievo la concessione di autorizzazioni o licenze rilasciate dall'amministrazione. Quindi non si può negare la detrazione Iva all'acquirente per il solo fatto che abbia ricevuto servizi da tale operatore privo di numero identificativo Iva
TRASPORTO A CURA
DELL'ACQUIRENTE
Corte di giustizia,
causa C-273/11
del 6 settembre 2012
Una società ungherese ha venduto prodotti agricoli a un'impresa italiana in regime di non imponibilità Iva. Il trasporto è stato organizzato dalla società italiana che ha rilasciato i numeri di targa degli automezzi. Da un controllo richiesto dal fisco ungherese a quello italiano è emerso che la società italiana non ha una sede e non è nota ai fini Iva. Perciò il fisco ungherese ha disconosciuto il regime di non imponibilità e preteso l'imposta dalla società ungherese
L'esenzione Iva può essere negata a una società che abbia venduto prodotti destinati a un altro Stato membro se non dimostra che si è trattato di un'operazione intracomunitaria. Ma se il venditore ha eseguito gli obblighi imposti dal diritto nazionale e dalla prassi circa la prova, non è debitore dell'Iva nello Stato membro di cessione se l'obbligo di trasportare i beni fuori da tale Stato membro non sia stato assolto dall'acquirente
FATTURE
DI SOCIETÀ CARTIERE
Corte di cassazione,
sentenza 15741 depositata
il 19 settembre 2012
A una società è stata contestata la detrazione dell'Iva per acquisti di beni in quanto collegati a operazioni soggettivamente inesistenti fatturate da società cartiere interponendosi tra i reali fornitori esteri e le società acquirenti. Sia la commissione provinciale, sia la regionale condividono la tesi del contribuente che in buona sostanza ha eccepito la sua estraneità alla presunta frode
Occorre distinguere tra fatture soggettivamente inesistenti, in cui il fornitore effettivo è differente da quello reale, e frodi carosello, dove chi emette fattura, almeno formalmente, esiste ma si inserisce in una frode per evadere l'imposta. Nelle prime l'onere della prova è del contribuente, mentre nelle seconde deve essere l'ufficio, anche in via presuntiva, a provare gli elementi che caratterizzano la frode e la partecipazione del contribuente
COINVOLTO
L'ACQUIRENTE
Corte di Giustizia, nelle cause
riunite C-80/11 e C-142/11
del 21 giugno 2012
Un'impresa ungherese ha venduto un ingente quantitativo di tronchi a un'altra società. In seguito è emerso che la società fornitrice non ha avuto nel tempo la disponibilità dei tronchi. L'amministrazione finanziaria ha rettificato l'Iva detratta dall'impresa fornitrice la quale non ha dimostrato la sua buona fede negli acquisti e, quindi, la propria estraneità alla frode posta in essere dalla società cedente
Per negare la detrazione dell'Iva deve essere il fisco a provare il coinvolgimento dell'acquirente cui viene rettificata l'imposta detratta. È irrilevante, ai fini della detrazione dell'Iva pagata a monte, stabilire se l'imposta dovuta sulle operazioni di vendita, precedenti o successive, riguardanti i beni interessati sia stata versata o no all'Erario. Infatti, l'Iva si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione
MATERIE
PRIME
Ctr Marche,
sentenza 121/1/2012
depositata il 27 settembre 2012
A una società è stata contestata l'indebita detrazione Iva sull'acquisto di metalli non ferrosi in quanto, per l'amministrazione, è stato provato che i fornitori della merce non hanno venduto prodotti lavorati ma solo materia prima da assoggettare al reverse charge. Perciò è stata rettificata all'acquirente l'Iva detratta e corrisposta ai venditori
I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza della Ctp di accoglimento del ricorso del contribuente evidenziando che la società acquirente ha dato prova di non essere coinvolta negli illeciti commessi dalle imprese fornitrici. Mentre l'ufficio si era limitato a ribadire le affermazioni risultanti dal Pvc a seguito di un controllo svolto solo nei confronti dei fornitori
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 3
Sentenza 21 giugno 2012, n. 80/11
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 3
Sentenza 21 giugno 2012, n. 142/11
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