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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 alle ore 06:46.
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbe abolire la necessità di chiedere l'autorizzazione preventiva e istituire un canale telematico per pagare il bollo in modo virtuale: si tratta di una pratica che può essere controllata dall'agenzia delle Entrate con maggiore snellezza. Inoltre, bisognerebbe mettere mano alla legislazione per adattare il bollo virtuale anche alle nuove esigenze create dalla gestione elettronica dei documenti
IL PROBLEMA
Il credito Iva annuale superiore a cinquemila euro può essere utilizzato in compensazione dal giorno 16 del mese seguente a quello
di presentazione della dichiarazione
da cui emerge
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Bisognerebbe permettere l'uso in compensazione dal giorno dopo la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, per i crediti certificati dal visto di conformità dovrebbe essere possibile una compensazione esterna senza limiti
IL PROBLEMA
L'invio è richiesto dagli articoli da 250 a 252 della direttiva di rifusione per calcolare le “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Le informazioni comunicate sono già fornite altrimenti dal contribuente: nei fatti, si tratta
di un “di cui” della dichiarazione annuale Iva
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbe abolire la comunicazione e determinare il versamento delle “risorse proprie” al bilancio comunitario con un meccanismo di acconto e saldo, proprio come avviene per i singoli contribuenti. In questo modo l'onere dei conteggi rimarrebbe in capo a ciascuno Stato membro, senza pesare sui contribuenti
IL PROBLEMA
Il sistema di rilevazione delle operazioni intracomunitarie italiano è disallineato rispetto a quello comunitario, in quanto richiede un numero di informazioni notevolmente superiori a quelle richieste
dalle regole comunitarie. In particolare questo accade per i servizi. Infatti, l'articolo 264 della direttiva 2006/112/Ce impone di comunicare, oltre ai dati del contribuente, solo il numero identificativo Iva del committente, il valore della prestazione e le eventuali rettifiche. Invece, l'Italia richiede, a scopo antifrode, ulteriori elementi di difficile comprensione: come i dati statistici di identificazione dei servizi resi
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Sulla base anche delle proposte comunitarie di semplificazione della legislazione (Slim), sarebbe possibile proporre a livello comunitario l'abolizione degli elenchi Intra o il loro assorbimento in un obbligo più specifico veicolato in modo più semplice per gli operatori attraverso la fattura elettronica. In ambito italiano si potrebbero comunque ridurre i dati richiesti, riallineando le regole nazionali alla direttiva di base, sia per i servizi che per gli acquisti di beni
IL PROBLEMA
L'invio dell'impronta dei documenti elettronici sembra del tutto sproporzionato. Infatti, il semplice dato da inviare non giustifica l'invio di un'apposita comunicazione, con relative regole e sanzioni in caso di omissione.
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Anche in ragione del nuovo assetto che il sistema prenderà con l'attuazione delle regole del Cad e con l'adozione della direttiva 45/2010, l'obbligo dovrebbe essere abolito e sostituito da una più semplice indicazione sulla dichiarazione annuale
IL PROBLEMA
Le disposizioni nazionali non sono allineate con quelle comunitarie. In particolare, è previsto un periodo transitorio di 30 giorni nel quale è inibita la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, con possibili conseguenze negative anche in termini commerciali
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbero consentire le operazioni intracomunitarie previa richiesta (all'apertura della posizione Iva o in un momento successivo) e mettere a disposizione dell'agenzia delle Entrate il termine di 30 giorni, per verificare i requisiti per l'iscrizione ed eventualmente revocare l'autorizzazione
IL PROBLEMA
Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati anagrafici dei propri clienti. I soggetti obbligati a inviare la comunicazione del leasing sono esonerati dall'invio della comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro). Questo adempimento non esclude, però, l'obbligo di compilare lo spesometro da parte del conduttore
Continua u a pagina 3
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbe eliminare la duplicazione di richiesta dei dati al committente, che deriva dall'attuale impostazione dello spesometro, vista l'informativa già inviata all'anagrafe tributaria dalle società locatrici
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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