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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 alle ore 06:46.
IL PROBLEMA
La richiesta di non applicare l'Iva comporta un doppio adempimento: la redazione della lettera d'intento da parte del richiedente e la comunicazione della stessa da parte del suo fornitore. Non risulta formalmente abrogato l'obbligo di annotare le lettere d'intento nel registro o, in alternativa, nei libri Iva. Non risulta che l'agenzia delle Entrate si sia formalmente espressa circa l'abrogazione, implicita, del predetto obbligo. I due obblighi, cioè l'invio telematico delle lettere e la tenuta del registro rappresentano, di fatto, una duplicazione
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbe prevedere che oggetto di invio telematico, da parte dell'esportatore abituale, sia solo la lettera d'intento, e che il suo fornitore prima di cedere senza applicare l'Iva debba solo chiedere copia del modello inviato telematicamente, ovvero controllare sul proprio cassetto fiscale che la lettera d'intento sia stata recepita dal sistema e contenga anche il proprio nominativo. In questo modo il solo gravato dall'adempimento sarà il beneficiario della richiesta e il numero degli invii sarebbe sensibilmente ridotto con un controllo più efficace. In alternativa, l'obbligo potrebbe essere sostituito con un sistema analogo al Vies: l'esportatore si potrebbe iscrivere in un elenco al quale il suo fornitore potrebbe accedere per controllare che il cliente sia iscritto (stampando la pagina relativa per memoria successiva). Altrimenti, occorrerebbe perlomeno abrogare in modo esplicito l'obbligo di istituire il registro delle lettere d'intento o di registrarle nei libri Iva
IL PROBLEMA
Per le minusvalenze oltre 50mila euro, la comunicazione deve essere effettuata in via cartacea entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze o le perdite sono state realizzate. Mentre per le minusvalenze sopra i cinque milioni, la comunicazione deve essere inviata entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione. Alla comunicazione devono essere allegati il bilancio dell'impresa che ha ceduto la partecipazione e la nota integrativa. In caso di mancata comunicazione, il contribuente è soggetto a sanzioni rilevanti
LA POSSIBILE SOLUZIONE
Si potrebbe prevedere l'abolizione dell'obbligo di invio di questa comunicazione introducendo nel modello Unico (per esempio, nei quadri RF o RS dell'Unico SC) una sezione per evidenziare i principali dati dell'operazione che ha generato la minusvalenza. Ciò consentirebbe comunque all'amministrazione finanziaria di effettuare
i controlli
IL PROBLEMA
Il modello Eas è una comunicazione aggiuntiva alla richiesta di attribuzione di codice fiscaleSegue u da pagina 2 e partita Iva. Per i soggetti neocostituiti, il modello Eas deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione. Alcune informazioni sono un doppione di dati che vengono già comunicati (per esempio, il regime contabile o i dati del rappresentante legale) nel modulo di inizio attività e nell'atto costitutivo/statuto che va obbligatoriamente registrato LA POSSIBILE SOLUZIONE
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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