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Questo articolo è stato pubblicato il 05 novembre 2012 alle ore 06:43.

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Alessandro Martinelli
Antonio Tomassini
Percorso a ostacoli per i rimborsi Iva. Il Ddl di stabilità – ora all'esame della Camera – potrebbe prospettare una riduzione delle somme a disposizione almeno per il primo semestre 2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre scorso). Questo si aggiunge alle difficoltà incontrate nelle procedure di rimborso che comportano tempi lunghi e scontano un elevato rischio sospensione, dato che la semplice pendenza di un procedimento accertativo legittima il fisco a bloccare il rimborso. Vediamo nel dettaglio le opzioni disponibili.
Le tipologie
Le richieste di rimborso Iva possono essere presentate su base annuale e trimestrale. Il rimborso annuale, dal 2010, può essere richiesto solo in sede di presentazione della dichiarazione annuale attraverso la compilazione del quadro VR (ante 2010 da presentare in via autonoma). La semplificazione si è resa necessaria anche alla luce dell'ormai costante orientamento della Cassazione, espressasi più volte sulla legittimità del diritto al rimborso indicato in dichiarazione Iva in assenza della formale presentazione del modello VR (tra le altre Cassazione 7684/2012). Ragioni di coerenza sistemica imporrebbero tuttavia che la spettanza del credito vada riconosciuta anche laddove la dichiarazione sia omessa ma il contribuente sia in grado di provare documentalmente la spettanza del rimborso (riconosce il principio ma lo ancora a una procedura e a una sanzione proporzionale la circolare 34/E/2012).
La domanda di rimborso (per importi superiori a 2.582,28 euro) può essere presentata in caso di cessazione dell'attività e negli altri casi espressamente previsti dall'articolo 30 del Dpr 633/72 (differenza tra aliquota media su vendite e acquisti, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, prevalenza di operazioni non territoriali, credito Iva vantato da soggetto non residente ove in presenza di eccedenze detraibili per tre anni consecutivi), con procedura ordinaria per gli importi superiori a 516.456,90 euro e con procedura semplificata (di competenza dell'agente della riscossione) per gli importi al di sotto di tale soglia.
L'istruttoria
Entrambe le procedure sono sottoposte a un iter formale durante il quale, attraverso una prima fase istruttoria, il fisco effettua una serie di controlli per verificare la regolarità della domanda e analizzare la documentazione di supporto eventualmente prodotta per determinare la fondatezza della stessa. Se ritiene rispettati i requisiti, successivamente richiede il rilascio di una garanzia valida per tre anni decorrenti dalla data di erogazione del rimborso ovvero, se inferiore, per il periodo mancante sino alla data di decadenza del potere accertativo.
La domanda di restituzione del credito può essere presentata anche in relazione a crediti maturati su base trimestrale, al fine di velocizzare la procedura. Tali rimborsi, tuttavia, possono essere richiesti solo da alcune categorie di contribuenti che rispettino le condizioni indicate nell'articolo 30, comma 3, lettere a) e b) e c), del Dpr 633/72 (aliquota media delle vendite inferiore a quella degli acquisti, prevalenza di operazioni non imponibili ovvero acquisto di beni ammortizzabili).
Garanzie e tempistica
Le garanzie, comunque richieste, possono essere rilasciate sotto forma di cauzione in titoli di Stato o di garanzia fidejussoria. Per le Pmi le garanzie possono essere prestate anche da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), mentre per i gruppi societari il ruolo di garante può essere svolto, in presenza di determinate condizioni, dalla capogruppo.
Alcune categorie risultano escluse ex lege dalla prestazione di garanzie. Si pensi alle società di gestione del risparmio che amministrano fondi comuni di investimento immobiliari, ai contribuenti “virtuosi” (articolo 38-bis, comma 7, del Dpr 633/72) o, ancora, ai contribuenti che chiedono rimborsi di importo inferiore ai 5.164,57 euro.
I tempi di esecuzione del rimborso, spesso connessi a ragioni di cassa, incidono sugli interessi da riconoscere al contribuente. Gli interessi spettano nella misura del 2% annuo e cominciano a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall'ufficio (superiori a 516.456,90 euro) e dal sessantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall'agente della riscossione. La decorrenza può tuttavia essere sospesa laddove il contribuente non risponda alle richieste di documentazione di supporto.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 25 settembre 2001 , n. 351
Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224


Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
Convertito in legge con modfifiche, dalla L. 23.11.2001, n. 410

CAPO II. Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare

Periodico

La Settimana Fiscale Edizione del 26 febbraio 2010, n. 7 pag. 15

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