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Questo articolo è stato pubblicato il 19 novembre 2012 alle ore 06:42.

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Fusioni e scissioni con adempimenti procedurali ridotti al minimo. E debutto della telematica in alternativa al deposito di documenti al registro imprese. Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo 123/2012, che è entrato in vigore lo scorso 18 agosto e che, quindi, si applicherà alle operazioni straordinarie calendarizzate per quest'ultimo scorcio di 2012.
Meno adempimenti
In passato, nelle operazioni societarie che interessano soggetti di piccole dimensioni, spesso senza vera alterità tra i soci coinvolti, si è avvertito il peso di procedure che erano prive di valore sostanziale. Ora, il decreto legislativo 123/2012 permette, con l'eccezione del progetto di fusione/scissione, di omettere tutti gli adempimenti che tradizionalmente accompagnano le operazioni, sempre che i soci coinvolti esprimano parere unanime in tal senso.
Rientrano in questo contesto le modifiche agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies del Codice civile, dedicati rispettivamente alle situazioni patrimoniali delle società coinvolte nell'operazione (aggiornate a una data non anteriore di oltre quattro mesi dalla data del deposito del progetto), e alla relazione degli amministratori. Questi adempimenti, in presenza dell'accordo unanime dei soci, ora possono non essere eseguiti, mentre la relazione dell'esperto sul rapporto di cambio era già stata resa facoltativa, sempre con accordo unanime dei soci, dal decreto legislativo 147/2009.
Su tale intervento, sono necessarie due precisazioni.
eIl nuovo testo dell'articolo 2501-quinquies del Codice civile, mentre da un lato elimina la relazione degli amministratori, dall'altro lato aggiunge un adempimento a cura dell'organo amministrativo, consistente nell'obbligo di dare una informativa ai soci in merito alle variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo avvenuti tra il deposito del progetto e la delibera di approvazione in base all'articolo 2502 del Codice civile. Tale informativa non va considerata quale contenuto della relazione, poiché va resa in un momento successivo a quello in cui la relazione stessa dovrebbe essere eseguita. Si tratta di una informativa che fino a qualche tempo fa era semplicemente suggerita, mentre ora diviene un obbligo. Quanto alla forma e al momento in cui l'informativa deve essere consegnata ai soci, l'articolo 2501-quinquies si limita ad asserire che l'informativa va fatta «ai soci in assemblea» quindi in sede di delibera di fusione/scissione. Di essa dovrebbe essere dato atto nel verbale della stessa deliberazione.
rIn merito alla possibile rinunzia alla relazione del l'esperto, già sancita dal decreto legislativo 147/2009, va segnalato che essendo posti in capo all'esperto due possibili compiti, cioè la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la stima peritale nel caso di operazione disomogenea (fusione o scissione in cui l'avente causa è società di persone), se la relazione non fosse necessaria, resterebbe comunque imprescindibile la stima peritale, adempimento posto a tutela dei terzi e non dei soci.

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