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Questo articolo è stato pubblicato il 19 novembre 2012 alle ore 06:43.

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Roberto Rocchi
Alessio Vagnarelli
Contratti a termine più flessibili nelle start up innovative. La disciplina delineata dal decreto sviluppo-bis (il Dl 179/2012 in vigore dal 20 ottobre e ora all'esame del Senato per la conversione in legge) introduce novità per il ricorso, da parte di queste società, ai contratti di lavoro a tempo determinato, in parziale deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/70/Ce sull'accordo quadro per il lavoro a tempo determinato). Le eccezioni per le start up innovative potranno trovare applicazione per quattro anni o per il più limitato periodo di tempo previsto dall'articolo 25 del decreto legge (tre anni se la start up è stata costituita entro i tre anni precedenti, e due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti).
La causale
In base al comma 2 dell'articolo 28 del Dl 179/2012, la qualifica di start up innovativa deve intendersi idonea a integrare di per sé una delle ragioni che consentono il ricorso al contratto a termine. Queste società non dovranno dunque specificare le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che devono normalmente risultare in modo espresso nell'uso dei contratti a termine (fatte salve le fattispecie di acausalità introdotte dalla legge 92/2012). Sarà, invece, necessario indicare nei contratti a termine stipulati dalle start up innovative che il lavoratore sarà impiegato nello svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale.
La durata del contratto
Un'ulteriore novità riguarda la durata minima del contratto che nelle start up innovative non può essere inferiore a sei mesi. Sulla durata massima, invece, è confermato il termine di 36 mesi, così come previsto, in termini generali, dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 368/2001. È consentito tuttavia alle start up innovative di concludere, anche oltre il periodo massimo di 36 mesi, un successivo contratto a termine (che in questi casi richiederà l'assistenza della Direzione territoriale del lavoro) fino al raggiungimento della durata massima complessiva di applicazione delle nuove disposizioni (quattro anni o il termine inferiore previsto dall'articolo 25, comma 3, del Dl 179/2012).
Per i nuovi soggetti societari sono eliminati, poi, gli intervalli temporali minimi che devono generalmente intercorrere nel l'ipotesi di successione di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, in base all'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001 (come modificato dalla legge 92/2012 e da ultimo interpretato dal ministero del Lavoro con la circolare 27 del 7 novembre 2012). Nel rispetto della durata massima del rapporto a termine, le start up innovative non dovranno attendere che trascorra un intervallo minimo per poter procedere alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo VII - Redditi diversi

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