Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2012 alle ore 08:15.

My24

Congedi parentali più facili e più ampi. Le novità derivano dall'incrocio di tre leggi: dalla legge Fornero (legge 92/2012), che dal 1° gennaio 2013 dovrebbe estendere ai padri l'obbligo di un giorno di riposo (più due facoltativi) per la nascita del figlio, da utilizzare entro i cinque mesi di vita di quest'ultimo; dal Dl Sviluppo (Ddl di conversione del Dl 179/2012, approdato due giorni fa alla Camera), che snellirà l'iter dei certificati medici per l'assenza del dipendente a causa della malattia del figlio; e dal Dl «anti-infrazioni Ue», varato giovedì scorso dal Governo, che consentirà di fruire dei congedi parentali, quelli possibili fino agli otto anni di vita del bambino, anche a ore durante le giornate lavorative.

Il decreto Sviluppo
Il Ddl di conversione del Dl 179/2012 corregge anche la rubrica dell'articolo 7, che disciplina la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia uniformando le modalità di comunicazione, da parte dei medici, delle assenze nel settore pubblico e in quello privato. La procedura viene pertanto estesa alla comunicazione dei congedi che i lavoratori possono chiedere in caso di malattia del figlio, modificando a tal fine gli articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001.

L'articolo 47 consente a entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. A seguito delle novità, la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante, e dall'Istituto previdenziale sarà "girata" con le stesse modalità al datore di lavoro (e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta). A un Dpcm, da adottare entro il 30 giugno 2013, sono demandate le disposizioni necessarie per l'attuazione della nuova procedura.

Legge Fornero
Dal 1° gennaio 2013 dovrebbero decollare anche le misure introdotte in via sperimentale per gli anni 2013-2015. Si tratta, in primo luogo, dell'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. La legge Fornero attribuisce poi alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Il Dl «anti-infrazioni Ue»
Un ulteriore intervento in materia di congedo parentale è contenuto nel decreto legge varato giovedì scorso dal Governo. Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2010/18/Ue, consente la fruizione oraria dei congedi parentali, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria. Con una modifica all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 viene precisato che il termine di almeno 15 giorni con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare dare il datore di voler fruire del congedo parentale deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96


Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

CAPO V. Congedo parentale


Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96


Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

CAPO VII. Congedi per la malattia del figlio

Shopping24

Dai nostri archivi