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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2012 alle ore 06:41.
Addio alle tariffe ridotte e al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione. È uno degli effetti della sentenza 272 depositata il 6 dicembre scorso (e anticipata dal comunicato stampa del 24 ottobre) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, che ha imposto il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità in numerose materie, dal condominio alle successioni fino alla Rc auto.
L'intervento della Consulta ha infatti colpito anche alcune previsioni del decreto legislativo 28 del 2010 che non sono state oggetto di contestazione, ma che sono risultate incostituzionali in via consequenziale (si veda il servizio pubblicato in basso). E l'incostituzionalità ha fatto cadere anche le disposizioni attuative del decreto ministeriale 180 del 2010.
Nei fatti, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non è più obbligatorio esperire il tentativo di mediazione, nelle materie indicate dal decreto legislativo 28 del 2010, prima di accedere alla fase giudiziale del contenzioso. Per i giudizi in corso, spetterà alle parti valutare se proseguire il tentativo di mediazione avviato, oppure non dare seguito alle eventuali prescrizioni del giudice che ha rimesso le parti in mediazione a fronte dell'obbligo normativo.
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema corte, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge non comporta l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma, ma la sua disapplicazione. Di conseguenza, sono caducati solo gli effetti non definitivi degli atti compiuti e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche gli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza. Mentre restano fermi gli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.
Con l'abrogazione della mediazione obbligatoria viene anche meno la disposizione del decreto ministeriale 180 del 2010, che prevedeva la riduzione di un terzo dell'indennità per l'organismo di mediazione nelle materie in cui era obbligatorio il tentativo di mediazione.
In pratica, se una parte volesse oggi proporre una mediazione volontaria nelle materie in cui il decreto legislativo 28 del 2010 aveva previsto la mediazione obbligatoria, o anche se avesse a suo tempo inserito una clausola ad hoc nel contratto, sarebbe comunque costretta a sostenere il costo intero e non più ridotto di un terzo.
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