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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2012 alle ore 06:41.

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L'intervento della Corte ha inoltre l'effetto di abrogare il patrocinio a spese dello Stato per le spese di mediazione a favore della parte che si trova nelle condizione di legge per poterne fruire. Anche se su questo punto la Corte avrebbe potuto fare un più preciso intervento additivo per permettere l'utilizzo del gratuito patrocinio anche nelle procedure volontarie, delegate e che nascono da un contratto. In questo modo, la Corte avrebbe permesso ai cittadini di scegliere se agire in giudizio o ricorrere alla mediazione; ora, invece, il gratuito patrocinio è concesso solo a chi agisce di fronte all'autorità giudiziaria.
Sono anche abrogate le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 del 2010 (si veda anche l'articolo pubblicato in basso) relative alla ripartizione delle spese nel processo e alle sanzioni per chi non accetta la proposta di mediazione. Questo anche se, in questo caso, il vizio di eccesso di delega è poco comprensibile visto che erano previste esplicitamente dall'articolo 60, lettera p), della legge delega 69 del 2009.
Infine, la sentenza lascia inalterate le procedure di mediazione volontaria, delegata e che nasce da una clausola contrattuale o statutaria. Queste procedure (si veda anche il servizio pubblicato a fianco) continueranno a essere attivate e gestite in base alle disposizioni del decreto legislativo 28 del 2010. Viene meno solo la sanzione in capo alla parte convenuta in mediazione nell'ipotesi di mancata partecipazione al procedimento senza un giustificato motivo.
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I tipi di mediazione
DELEGATA
Nella mediazione delegata è il giudice a valutare se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda a un organismo riconosciuto dal ministero della Giustizia. Questo invito non è soggetto a particolari decadenze di natura temporale o procedurale all'interno del procedimento, compreso quello di appello, e deve essere formulato prima che si celebri l'udienza di precisazione delle conclusioni, o, in mancanza, prima dell'udienza di discussione
VOLONTARIA
Il ricorso alla mediazione volontaria è possibile in tutte le materie in cui le parti hanno la disponibilità dei diritti controversi.
In questi casi, infatti, le parti hanno la possibilità di presentare una domanda di mediazione a un organismo di mediazione riconosciuto dal ministero della Giustizia allo scopo di tentare di dirimere stragiudizialmente la controversia.
La mediazione volontaria può essere esperita prima della presentazione della domanda in giudizio, nonché nel corso del giudizio ordinario o arbitrale
DA CONTRATTO
È possibile che una clausola di mediazione sia inserita nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente che è parte della vertenza.
In questi casi, se il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice (o l'arbitro), su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. L'udienza può essere fissata quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi
OBBLIGATORIA
Si parla di mediazione obbligatoria quando il legislatore impone la mediazione o la conciliazione come condizione di procedibilità della domanda in giudizio o in sede arbitrale. In queste ipotesi la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale e può avere come conseguenza la chiusura del processo con condanna alla spese della parte che ha omesso di procedere preventivamente con il tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria, nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta
ENDOPROCESSUALE
La mediazione endoprocessuale o – più correttamente – la conciliazione endoprocessuale può essere svolta dal giudice o dall'arbitro, anche su istanza delle parti in lite, all'interno del processo ordinario o del procedimento arbitrale.
In pratica, il giudice o l'arbitro, dopo aver sentito le parti, possono tentare anche più di una volta nel corso del procedimento una conciliazione della lite.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito o rinnovato in tutte le fasi dell'istruzione

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