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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2012 alle ore 06:40.

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Tris di adempimenti in scadenza per fine anno. Restano, infatti ancora solo sette giorni per valutare un'eventuale cessione di quote societarie o una diversa ripartizione degli utili, per optare per il regime di trasparenza e, infine, per formalizzare l'apporto di un parente o di un familiare all'attività e agli utili nelle imprese familiari.
L'imputazione del reddito nei soggetti che optano per una tassazione trasparente avviene in modo proporzionale rispetto alle quote di partecipazione al capitale delle società (conferimenti), oppure secondo le differenti misure (non proporzionali) indicate nell'atto costitutivo o in altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Nell'impresa familiare, invece, il reddito viene imputato secondo la qualità e la quantità del lavoro dei collaboratori, pur con il vincolo della imputazione del 51% (minimo) al titolare. Eventuali modifiche a queste misure possono essere pianificate per minimizzare il carico fiscale Irpef che si applica con criterio progressivo.
Per questi motivi la previsione di un atto di data antecedente al periodo di prima applicazione viene utilizzato dal legislatore per contrastare fenomeni di mera pianificazione fiscale e non corrispondenti alla reale situazione, specialmente tra soggetti tra loro legati da vincoli di complicità o di parentela.
Gli scenari
Proviamo allora ad analizzare le varie situazioni, iniziando proprio dalla casistica delle società di persone.
La situazione di partenza è rappresentata dalle indicazioni dell'atto costitutivo, dove devono essere specificate, oltre alle quote di partecipazione al capitale, anche quelle di attribuzione del risultato di esercizio, che possono essere anche disallineate rispetto alle prime.
Il principio generale è il seguente: se si modifica la preesistente situazione della sola partecipazione agli utili (ferme restando sia la compagine societaria, sia la quota di partecipazione al capitale), la nuova attribuzione ha un effetto fiscale differito.
Quindi, se la Alfa Snc è partecipata da due soci al 50% (con utili proporzionali ai conferimenti) e questi decidono, entro il 31 dicembre, di dividersi gli utili all'80% al primo e al 20% al secondo socio, il modello Unico del 2012 terrà ancora conto della situazione precedente(50 e 50), mentre il nuovo accordo sarà opponibile al fisco solo dal 2013. Diversamente, ove risulti modificata la compagine societaria per effetto dell'ingresso di un nuovo socio, se la cessione è effettuata entro la fine d'anno, la stessa avrà efficacia fiscale immediata, già in sede di imputazione del reddito del 2012.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali

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