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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2012 alle ore 08:17.

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Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni. Infatti l'articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2013. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30 giugno 2013.
Il testo normativo modifica le date nella norma che introdusse la prima proroga e cioè l'articolo 2, del decreto legge 282/2002. Non viene richiamato l'articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011, che prevede che in caso di rivalutazione ripetuta per i medesimi beni, è consentito detrarre l'imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rivalutazioni. Questa disposizione è a regime e quindi si applica anche in questa occasione.
Tale norma aveva fatto affermare in dottrina la possibilità di effettuare la rideterminazione del valore al ribasso senza assolvere l'imposta sostitutiva.
I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette. Si ricorda che la successione o la donazione, anche successiva alla abolizione delle relativa imposta, consente comunque di adottare il valore dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali quale costo iniziale al fine del calcolo della plusvalenza.
La rideterminazione del costo fiscale è prevista per le partecipazioni in società non quotate e quindi compresa la società semplice. In caso di cessione di partecipazioni la plusvalenza si determina sottraendo dal corrispettivo il prezzo di acquisto il quale può essere determinato mediante perizia.
La riapertura dei termini dopo oltre un decennio di funzionamento di questa disposizione, potrebbe essere l'occasione per fare il punto, anche con l'aiuto interpretativo dell'agenzia delle Entrate, sui dubbi che sono emersi nella applicazione di questa normativa che ha interessato un numero elevato di contribuenti.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110


Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. [Decreto Sviluppo]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 12.07.2011, n. 106


Decreto legge 24 dicembre 2002 , n. 282
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2002, n. 301


Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 21.02.2003, n. 27

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