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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2012 alle ore 08:17.

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In primo luogo il legislatore dovrebbe ridefinire il significato di area edificabile in quanto l'articolo 36 del Dl 223/2006, che fornisce l'interpretazione autentica, è ancorato allo strumento urbanistico generale, disponendo che la semplice adozione qualifica l'area edificabile. Nel frattempo gli strumenti urbanistici hanno cambiato nome (Pgt, Pat, Poc, Rue) e non è semplice stabilire in che relazione sono con gli strumenti urbanistici generali.
Si presenta spesso il problema che la cessione del terreno o delle partecipazioni avvenga a un prezzo inferiore al valore di perizia. Questa procedura dovrebbe essere consentita senza riserve e senza la necessità di dover rifare una nuova perizia per dire che il terreno o la partecipazione hanno subito un ribasso di prezzo. Certamente vale il principio che il valore di perizia non deve generare mai minusvalenza.
Non dovrebbe essere nemmeno decisivo omettere il richiamo della perizia nell'atto di vendita dei terreni, fermo restando il valore minimo di perizia per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 7 legge 448/2001).
Serve anche affermare il principio che il versamento dell'imposta sostitutiva resta una facoltà e ove non sia ritenuto necessario il contribuente può ometterlo. È il caso degli eredi del contribuente che si trovano di fronte al debito delle rate di imposta sostitutiva non scadute, il cui pagamento dovrebbe essere eseguito dopo la data dell'avvenuto decesso.
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Le regole
01 | SOGGETTI
Persone fisiche, che non agiscono nella sfera dell'impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti. L'usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Tuir
02 | COSA RIGUARDA
Terreni agricoli (per i quali si prevede l'edificabilità o perché in previsione di essere ceduti prima del quinquennio), aree edificabili e partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto escluse quelle quotate in mercati regolamentati. Tali beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2013
03 | ADEMPIMENTI
Redazione della perizia da parte di un professionista indicato dalla legge (articolo 5 e 7 della legge n. 448/2001) che deve essere asseverata (notaio, giudice di pace, Tribunale) entro il 1 luglio 2013 essendo 30 giugno domenica). Il perito deve fare riferimento al valore dei beni alla data del 1 gennaio 2013
04 | IMPOSTA SOSTITUTIVA L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate. Il versamento deve essere eseguito entro il 1 luglio 2013 o in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110


Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. [Decreto Sviluppo]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 12.07.2011, n. 106


Decreto legge 24 dicembre 2002 , n. 282
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2002, n. 301


Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 21.02.2003, n. 27

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