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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2013 alle ore 06:52.
Secondo la Corte di cassazione, anche il nuovo redditometro (così come il "vecchio") è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte in alcun modo l'onere probatorio nei confronti del contribuente. La sentenza è la n. 23554/2012, depositata il 20 dicembre 2012, e verte circa la possibilità o meno che l'amministrazione avrebbe avuto di esperire l'accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che utilizzò il cosiddetto "concordato di massa" del 1994. Nella sue conclusioni, favorevoli al contribuente, la Corte ulteriormente precisa che «l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale».
Si può già ben dire che, con queste parole, la Cassazione indica già la strada circa la effettiva valenza del nuovo accertamento sintetico e, in particolare, del nuovo redditometro. In relazione al vecchio redditometro, va registrato che, fino al 2011, la Cassazione aveva sempre precisato che si tratta di una presunzione legale relativa, la quale inverte l'onere probatorio e lo addossa sul contribuente. Va anche detto che la stragrande maggioranza delle sentenze della Corte, oltre a non essere favorevoli al contribuente, concludevano con una sorta di clausola di stile, affermando che il contribuente non aveva provato che il suo reddito non esiste o esiste in misura inferiore a quello attribuito dal redditometro. Conclusione da ritenersi tecnicamente ineccepibile (fatte salve le specifiche prove contrarie individuate dal decreto del 1992 relativo al redditometro), ma che testimonia le difficoltà di fornire la prova contraria.
Nel 2011, invece, la Corte di cassazione (con sentenza 13289/2011) afferma che l'accertamento da redditometro (si badi bene, da redditometro e non del "sintetico" in generale) rientra tra quelli cosiddetti "standardizzati" e, quindi, tra quelli che si fondano su presunzioni semplici. Anche nella relazione n. 94 del 9 luglio 2009 dell'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione venne affermata l'appartenenza del redditometro tra gli accertamenti standardizzati. Quest'ultimi sono quella tipologia di accertamenti che partono da un dato medio-ordinario, il più delle volte determinato con metodi anche statistici, che hanno bisogno di un concreto adeguamento, attraverso l'obbligatorio contraddittorio (anche quando non previsto dalla legge), alla reale situazione del contribuente. Così che se l'amministrazione emette l'atto di accertamento, quest'ultimo deve tenere conto di tale personalizzazione, per cui non si è in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge - prerogativa delle presunzioni legali - ma di una presunzione semplice. Il giudice, quindi, deve valutare se la personalizzazione effettuata dall'ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Conseguentemente, l'onere probatorio incombe per primo sull'ufficio, il quale deve dare prova di questa personalizzazione.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo 4 - Accertamento e controlli
Decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. [Manovra d'estate 2010]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122
TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva
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