Redditometro, le linee guida per contribuenti e professionisti
Tempo di chiarimenti. Con la circolare n. 1/E/2013 (la cosiddetta circolare Telefisco) l'agenzia delle Entrate ha illustrato il suo punto di vista su taluni aspetti del nuovo redditometro
di Dario Deotto
6. L'accertamento da redditometro chiude la posizione del contribuente?
Il contribuente che sarà raggiunto da un accertamento da redditometro avrà sostanzialmente "sanato" la sua posizione reddituale. Occorre partire dall'operatività degli accertamenti parziali (articolo 41-bis del Dpr 600/1973). Questi sono nati (nel 1982) per dare la possibilità all'Agenzia di tradurre immediatamente in un atto di accertamento un elemento "certo", senza la necessità di eseguire un'attività istruttoria per l'intera posizione del contribuente (da qui il nome di "parziale").
Nel tempo, i "parziali" sono stati modificati, ma si deve ritenere che debbano essere emessi solo quando l'Agenzia è a conoscenza di elementi certi di evasione, anche perché, altrimenti, non avrebbe senso il distinguo tra atti di accertamento ordinari e parziali. Il "parziale", ad ogni modo, consente, all'Agenzia di effettuare ulteriori rettifiche. In presenza di un atto di accertamento ordinario, invece, l'ulteriore azione di rettifica è ammessa solo quando l'Agenzia viene a conoscenza di elementi che non poteva assolutamente conoscere quando ha eseguito l'originario accertamento.
Con riferimento al redditometro, occorre rilevare che lo strumento individua il reddito complessivo del contribuente (dato, ad esempio, dalla sommatoria dei redditi d'impresa, di capitale, fondiari, eccetera), così che l'accertamento non può certo essere effettuato per il tramite di un "parziale". In realtà, questa regola venne derogata all'epoca della "minimum tax", quando si sentì l'esigenza di non agire solo nei confronti dei piccoli imprenditori, ma di tutte le persone fisiche. Con l'articolo 11-ter del decreto legge 384/1992 venne stabilito, infatti – come deroga alla regola generale – che l'accertamento sintetico poteva essere fatto con un "parziale".
Quando, però, con l'introduzione degli studi di settore (Dl 331/1993), venne abrogata la minimum tax, venne abrogata anche la norma che consentiva eccezionalmente di effettuare il "sintetico" tramite un "parziale". Attualmente, quindi, la rettifica da redditometro non può essere fatta attraverso un accertamento parziale, il quale può avere un senso per una singola categoria reddituale e non per l'individuazione del reddito complessivo del contribuente. Conseguentemente, dopo avere fatto un accertamento ordinario da redditometro (anche preventivamente chiuso in adesione), l'Agenzia potrà tornare sulla posizione del contribuente solo per fatti del tutto nuovi. Ad esempio, se il redditometro riguarda un imprenditore, l'Agenzia potrà eseguire un nuovo accertamento sull'attività d'impresa solo in seguito a "incroci" presso terzi o per l'Iva o l'Irap. Non potrà certo applicare presunzioni reddituali come quelle degli studi di settore e delle indagini finanziarie sull'attività d'impresa.
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