Redditometro, le linee guida per contribuenti e professionisti
Tempo di chiarimenti. Con la circolare n. 1/E/2013 (la cosiddetta circolare Telefisco) l'agenzia delle Entrate ha illustrato il suo punto di vista su taluni aspetti del nuovo redditometro
di Dario Deotto
1. Il redditometro può essere retroattivo?
La vicenda va vista sotto due punti di vista.
Il primo è quello secondo cui il nuovo strumento, in quanto conosciuto a fine 2012 (con l'emanazione del Dm 24 dicembre 2012), non potrebbe trovare applicazione per le annualità 2009/2010/2011 (precedenti al 2012).
Sul punto, però, va obiettato che non sembra venga messo in discussione il principio di difesa del contribuente (articolo 24 della Costituzione). Il redditometro poggia sul principio che "se si è speso, prima probabilmente si è guadagnato". E' il principio di fondo dell'accertamento sintetico che vale fin dal 1932 (articolo 1 del Rd 17 settembre 1932, n. 1261), quando al tempo si voleva misurare il tenore di vita delle persone sulla base di "circostanze o elementi di fatto" che si sostanziavano nelle spese sostenute. Anche con la riforma degli anni '70 del secolo scorso l'accertamento sintetico si è sempre basato sulle spese effettuate dal contribuente (si veda circolare 27/7/2648 del 14 agosto 1981). Per cui dire che il contribuente non poteva sapere che attraverso il sostenimento delle spese non sarebbe potuto essere sottoposto ad accertamento sintetico appare fuori luogo; quindi, appare legittimo che il nuovo redditometro – norma chiaramente di natura procedimentale e, quindi con possibile applicazione retroattiva – possa trovare applicazione anche per le annualità 2009/2010 e 2011, precedenti all'emanazione del decreto di approvazione del redditometro.
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