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Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2013 alle ore 20:57.
Non tutte le consulenze a soggetti passivi Iva comunitari devono essere fatturate e aumentate del contributo integrativo previdenziale, in quanto continuano a non rientrare nel volume d'affari Iva, ad esempio, i compensi per le consulenze relative a immobili situati in paesi Ue, diversi da quello in cui è stabilito il cliente, soggetto passivo Iva.
Si tratta di un'eccezione al generale obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2013, per tutti i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo, i quali devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione previdenziale dal 2% al 5%, attraverso la sua esposizione nelle fatture di consulenza. È questa una delle conseguenze dell'inclusione nel volume d'affari delle prestazioni di consulenza, effettuate da soggetti Iva residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue.
Il contributo non è dovuto se la prestazione extraterritoriale non rientra nel volume d'affari, perché è esclusa dall'obbligo di fatturazione.
La novità
Dal 1° gennaio 2013, i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione previdenziale del 2% o del 4%, attraverso la sua esposizione nelle fatture di consulenza. È questa una delle conseguenze dell'inclusione nel volume d'affari delle prestazioni di consulenza, effettuate da soggetti Iva residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue.
Considerando che i contributi integrativi professionali sono dovuti alle Casse sul volume d'affari e che al professionista spetta per legge il diritto di rivalsa sul proprio cliente, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, quest'ultima dovrà essere addebitata al committente straniero.
Da quest'anno, quindi, nelle fatture senza Iva verso l'estero i consulenti dovranno inserire il contributo integrativo, che varia dal 2% al 4% (aumentabile al 5%, da parte di alcune Casse), mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva emessi in precedenza, anche se non ancora incassati. Se, invece, al posto delle fatture, sono stati emessi nel 2012 i preavvisi (senza il contributo) e questi non sono ancora stati pagati, si consiglia di annullarli e di riemetterli nel 2013 (con la maggiorazione della Cassa), in quanto il loro pagamento quest'anno comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo e la conseguente richiesta al cliente di integrazione del pagamento.
Il contributo integrativo
Il contributo integrativo alla Cassa è "a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti" (articolo 8, comma 3 decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) e deve essere "riscosso direttamente dall'iscritto" all'atto del pagamento, "previa evidenziazione del relativo importo nella fattura". La sua misura è determinata da una delibera della Cassa o dell'ente di previdenza competente (successivamente approvata dal ministero vigilante) e non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Per migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, le Casse nate a seguito del decreto legislativo 103/1996 (ad esempio, gli attuari, i chimici, i dottori agronomi, i dottori forestali, i geologi, gli agrotecnici, i periti agrari, i periti industriali, gli psicologi) o privatizzate del decreto legislativo 509/1994 (come, ad esempio, gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i geometri, gli ingegneri e gli architetti, i consulenti del lavoro, i veterinari), possono destinare parte dell'integrativo "all'incremento dei montanti individuali", se adottano il sistema di calcolo pensionistico contributivo (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
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