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Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2013 alle ore 20:57.

Novità Iva per servizi Ue
Il volume d'affari del contribuente è l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione in un anno.
Anche nel 2012, come quest'anno, l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter del Dpr 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro paese Ue a opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Dpr 633/1972.
Dal 1° gennaio 2013 è stata eliminata questa esclusione dal volume d'affari dei servizi generici ai clienti Ue (modificando l'articolo 20 del Dpr 633/1972). Quindi, le consulenze professionali, effettuate a un soggetto passivo Iva stabilito in un altro paese Ue, continuano a essere fatturate, ma è necessario aggiungerci il contributo integrativo, in quanto da quest'anno rientrano nel volume d'affari Iva.
Novità Iva per servizi extra-Ue
Relativamente ai servizi extra-Ue, fino alla fine del 2012 non erano soggette all'obbligo di fatturazione le "cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea". Quindi, queste non concorrevano a formare il volume d'affari Iva. Dal 1° gennaio 2013, invece, si è resa obbligatoria la fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea" (va riportata l'annotazione "operazione non soggetta"). Quindi, queste operazioni ora sono incluse nel volume d'affari (perché vanno fatturate).
Ad esempio, le consulenze professionali, effettuate a un soggetto passivo Iva stabilito in un paese extra Ue, da quest'anno vanno fatturate ed entrano nel volume d'affari Iva. Per questo motivo è necessario aggiungerci il contributo integrativo professionale.
Servizi su immobili
Per individuare la territorialità Iva delle "prestazioni di servizi relativi a beni immobili" (ad esempio, perizie o consulenze di progettazione) rileva il paese di ubicazione del bene (articolo 7-quater, comma 1, lettera a del Dpr 633/72). Quindi, se un ingegnere italiano effettua la progettazione di un edificio in Svizzera, per una società di costruzioni (italiana, Ue o extra-Ue) ovvero per un privato, da quest'anno si ha l'obbligo di emettere la fattura, con il conseguente inserimento del contributo integrativo. La fatturazione scatta perché l'immobile è ubicato al di fuori della Ue, indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status (soggetto passivo Iva o meno).

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