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Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2013 alle ore 20:57.

Continua a non essere fatturato, a non rientrare nel volume d'affari e a non essere assoggettato all'integrativo, invece, il compenso per la consulenza su un immobile situato in un paese Ue, diverso da quello in cui è stabilito il committente, soggetto passivo Iva. Ad esempio, non va fatturata la progettazione di un architetto italiano nei confronti di una società tedesca per un immobile situato in Spagna (prestazione fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a del Dpr 633/72). L'Iva è dovuta in Spagna (paese dove è situato l'immobile), ma il debitore dell'imposta non è il cliente tedesco, perché in Spagna non è un soggetto passivo Iva. Il debitore dell'imposta è l'architetto italiano, che deve identificarsi ai fini Iva in Spagna per assolvere il tributo. Non c'è l'obbligo di emissione della fattura, perché questa scatta solo per le "prestazioni di servizi" rese a soggetti passivi Ue, per le quali l'imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel paese in cui lo stesso è stabilito (articolo 20, comma 6-bis, lettera a, dpr 633/72).
Cessione beni strumentali
Come in passato, restano escluse dal volume d'affari le cessioni dei beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività separate.
Iscritti agli Albi
In generale, i professionisti iscritti agli Albi devono pagare annualmente due tipologie di contributi, il soggettivo e il contributivo. Il primo è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto, mentre il secondo è proporzionale al volume d'affari Iva. Quest'ultimo non è effettivamente a carico del professionista, in quanto va obbligatoriamente addebitato al cliente attraverso la sua esposizione in fattura. Poi, va pagato alla Cassa direttamente dal professionista, attraverso l'autoliquidazione. In fattura, il contributo integrativo è imponibile Iva e, non essendo soggetto a Irpef, non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% (articolo 16 del decreto legge 41/95). Per le fatture verso committenti esteri, va notato che non si applica l'Iva al contributo integrativo, in quanto vale il principio di accessorietà previsto dall'articolo 12 del Dpr 633/1972, con conseguente assoggettamento del medesimo allo stesso trattamento Iva previsto per la prestazione principale. Non si calcola sui rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (F24, bolli, francobolli, raccomandate, diritti, eccetera), come accade anche ai fini Iva (articolo 15, comma 3 del Dpr 633/72) e Irpef.
Professionisti non regolamentati
Non sono obbligati a indicare il contributo integrativo nelle consulenze effettuate a committenti non residenti in Italia, invece, i professionisti sprovvisti di una propria Cassa di previdenza, cioè quelli tenuti alla contribuzione alla gestione separata Inps dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/95. Solo se c'è accordo tra le parti, infatti, è possibile addebitare in fattura la maggiorazione di natura previdenziale del 4 per cento. L'Inps, con la circolare 25 maggio 1996, n. 112, ha chiarito che l'obbligo di pagare questa somma e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Istituto.
In generale, considerata la natura facoltativa della maggiorazione, il contributo è imponibile Iva e, a differenza del contributo dei professionisti con propria Cassa, è imponibile anche ai fini Irpef e, pertanto, va assoggettata alla ritenuta d'acconto del 20% (risoluzione 11 luglio 1996, n. 109/E). Anche qui vale il principio di accessorietà dell'articolo 12 del Dpr 633/1972, secondo il quale il contributo segue lo stesso trattamento Iva previsto per la prestazione principale il contributo integrativo.
Momento di esecuzione delle prestazioni Ue
In generale, le prestazioni di servizio si considerano effettuate (facendo scattare l'esigibilità e l'obbligo di fatturazione) all'atto dell'incasso del corrispettivo, ma se viene emessa la fattura "anteriormente al verificarsi" di questo evento, "l'operazione si considera effettuata" alla data di emissione, limitatamente all'importo fatturato. Ecco che negli ultimi anni, caratterizzati da frequenti aumenti dei contributi integrativi (spesso dal 2% al 4%), molti professionisti hanno potuto risparmiare un po', emettendo il documento Iva a ridosso di fine anno, anche se non avevano ancora incassato il relativo corrispettivo. Hanno anticipato il versamento del contributo (oltre che quello dell'Iva), ma hanno applicato l'aliquota contributiva prevista per l'anno precedente all'aumento.
In deroga a queste regole, dal 17 marzo 2012 "si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate" le "prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo" italiano a un soggetto passivo non stabilito in Italia (Ue o extra-Ue). Si considerano effettuate "alla data di maturazione dei corrispettivi", se sono di carattere periodico o continuativo.
Per i servizi "generici" tra soggetti stabiliti e non in Italia, quindi, dal 17 marzo 2012 l'emissione della fattura in un momento antecedente l'ultimazione della prestazione non ha alcun effetto sul momento di effettuazione dell'operazione.

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